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IL NUOVO ASSETTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI: LA DIRIGENZA
TRA
AUTONOMIA GESTIONALE E RESPONSABILITA’ DI RISULTATO
Convegno organizzato dall’Associazione Allievi SSPA
– Dirigenti per l’innovazione
Chairperson: Andrea Tardiola
Relatori:
BRUNO DENTE:
Direttore Scientifico Istituto per la Ricerca Sociale di Milano;
Professore Ordinario di Analisi delle Politiche Pubbliche del Politecnico
di Milano.
GIUSEPPE CACOPARDI:
Presidente SECIN,
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
MAURO BONARETTI
Programma "Cantieri per il cambiamento nelle amministrazioni pubbliche";
Dipartimento della Funzione Pubblica.
FRANCO LISO:
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Università di Roma "La Sapienza".
VALERIA CHIAROTTI:
Consigliere Corte dei Conti.
DOMENICO IARIA:
Segretario Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti.
Interventi:
ANDREA TARDIOLA:
"Buona sera. Rinnoviamo un appuntamento che già
dal Forum PA dell’anno scorso l’Associazione Allievi aveva proposto. Un
momento di discussione che quest’anno, per altro, è anche raddoppiato:
ieri si è infatti già tenuta una iniziativa di grande successo
sulla riforma dell’art. 51 della Costituzione e sul rapporto tra management
pubblico e donne.
Sono contento dalla partecipazione numerosa, resa forse
meno visibile dall’ampiezza di questa sala, partecipazione che da una
parte ripaga degli sforzi fatti per l’organizzazione di questo appuntamento,
dall’altra ci gratifica, anche perché vi confesso che la scelta
di questo tema è stata una scelta abbastanza articolata, perché
in questo momento discutere del nuovo sistema degli incarichi – e più
in generale del momento in cui ci troviamo all’interno del processo di
trasformazione della dirigenza, avendo in Parlamento un disegno di legge
in discussione – avrebbe potuto presentare dei rischi. Questo perché
la discussione su tale disegno di legge si è polarizzata soprattutto
su un punto, quello dello spoil system degli incarichi. Per altro a regime
il disegno di legge governativo non cambia il sistema dello spoils system,
e prevede invece un sistema di spoils esteso a tutte le prime fasce una
tantum al momento dell’attuazione, e un sistema di rotazione per le
seconde fasce. Grazie proprio a questa scelta relativa ad una tantum
nasce la polemica sulla natura strumentale piuttosto che sistematica della
disposizione.
Tuttavia ci sembrava che non fosse l’unico argomento
sul quale ragionare, ma che ce ne fossero altri, e che questo rappresentasse
solo un tassello di un mosaico più ampio, cioè l’analisi
sulla condizione attuale del dirigente come figura capace e con la possibilità
di gestire risorse per la realizzazione di obiettivi nelle organizzazioni
in cui opera.
Per questo abbiamo immaginato questa discussione come
un percorso, dove riuscire a sviluppare anche altri elementi del mosaico.
Vado adesso ad elencarne alcuni, lasciando che siano poi i nostri graditi
ospiti a sviluppare le loro riflessioni.
Sicuramente, come ho già detto, c’è un
quadro giuridico di riferimento in trasformazione, e questo è un
primo elemento. Ma l’altro elemento che per i dirigenti pubblici (questo
convegno come sapete è promosso dall’Associazione Allievi della
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, che è un’associazione
di dirigenti) assume grande interesse, è ragionare sulle possibilità
e sulle effettive capacità che ha oggi un dirigente pubblico di
gestire e utilizzare risorse nelle organizzazioni in cui lavora. A che
punto siamo nella fase di trasformazione e di realizzazione di questo
passaggio? E i sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni,
a che punto di sviluppo sono? E in che misura sono limitati dal limite
della effettiva possibilità di gestire risorse e di intervenire
con facoltà decisionali effettive sulle materie in cui si opera?
E naturalmente ci chiediamo come si incrocia con tutto ciò la materia
dei sistemi di controllo, e più ancora, come elemento di sfondo
ci chiediamo all’interno di quali modelli organizzativi andiamo a porre
tali problemi, tanto più che in Parlamento esiste un disegno di
legge per la riapertura delle deleghe nell’organizzazione del centro.
Tra l’altro, una considerazione ulteriore, che quindi
offro come stimolo ai partecipanti, potrebbe essere la seguente: che tipo
di strumenti sono necessari per completare questa trasformazione? Solo
strumenti di tipo normativo, come quelli che ci vengono proposti, oppure
– e la discussione ci sembra interessante da questo punto di vista – per
completare o quanto meno fare avanzare questo processo di trasformazione
sono necessari, oltre l’assetto normativo di cui disponiamo (o di cui
disporremo tra poco con queste norme nuove), anche interventi modificativi
di tipo operativo, gestionale, organizzativo nelle strutture?
Forse aggiungo un’ultima cosa prima di presentare i nostri
ospiti: una sensazione personale, che però vorrei condividere con
voi, dopo averlo fatto con altri colleghi. La sensazione è che
in questo periodo vi sia come un timore a sviluppare una discussione che
possa contenere anche elementi critici per queste tematiche, quasi che
manifestare alcune posizioni critiche in un’analisi di sistema articolata,
o formulare delle ipotesi argomentative differenti possa generare poi
delle conseguenze negative sui destini di ciascuno. Questo è un
segnale negativo. Direi che almeno da parte nostra cerchiamo di non badarci,
o quanto meno di farci forza e di proporci, invece, come sede di discussione
su temi come questi, che sono sicuramente temi caldi, ma che, forse anche
perché siamo giovani, spaventano meno.
Vado alla presentazione dei nostri ospiti. Dicevo che
abbiamo pensato quasi ad un percorso di discussione.
Aprirà Bruno Dente, che è professore di
Analisi delle Politiche Pubbliche al Politecnico di Milano, e che recentemente
ha presentato un suo lavoro sulla rivista "il Mulino", dove
ha sviluppato delle argomentazioni molto interessanti sui temi di oggi.
Sarà poi la volta di Giuseppe Cacopardi, che è stato ed
è un dirigente pubblico. E’ stato dirigente al Ministero del Lavoro,
dove ha diretto strutture molto complesse e "pesanti", mentre
invece oggi si trova ad un altro ufficio di quelli di "trincea":
è il Presidente del SECIN al Ministero dell’Agricoltura, quindi
potrà testimoniarci due esperienze differenti ma entrambe valide
ai fini del nostro discorso. Mauro Bonaretti, invece, fa parte della task-force
del progetto "cantieri" presso il Dipartimento della Funzione
pubblica, è un esperto di sistemi di valutazione delle prestazioni
del personale, e devo riconoscergli il merito (perché l’ho misurato
personalmente) di aver generato lavori che sono stati molto utili per
chi poi ha lavorato negli uffici proprio sui sistemi di valutazione.
Valeria Chiarotti, che è Consigliere della Corte
dei Conti e che ringrazio in particolar modo, perché ci parlerà
dei contenuti del referto che è stato presentato in Parlamento
da pochi giorni: il referto sull’attuazione del sistema degli incarichi.
Domenico Iaria, Segretario della Società Toscana
degli Avvocati Amministrativisti, che con Franco Liso, giuslavorista professore
alla Sapienza di Roma, nonché docente alla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione (dalla quale provengono diversi dei partecipanti
a questo convegno), ci aiuteranno ad affrontare anche il problema legato
al sistema delle tutele e la coerenza di questa trasformazione tra l’ambito
pubblico e l’ambito privato del sistema degli incarichi e le ricadute
che può avere anche sulle possibili controversie.
Forse questo è un altro elemento che potrebbe
essere interessante: le eventuali code giudiziarie che in fase di attuazione
di questa legge che è in Parlamento potrebbero verificarsi, perché
alcune perplessità sono state avanzate da giuristi e costituzionalisti.
Credo di non dover dire nient’altro, e passo la parola
al professor Dente.
BRUNO DENTE:
"Grazie, io sono molto grato di questo invito. Sono
anche abbastanza stupito dell’interesse che ha questo tema. Tuttavia,
io non parlerò dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Parlerò invece dei presupposti organizzativi, e quindi di una diversa
articolazione del problema.
Diciamola così: quando agli inizi degli anni Novanta
- in buona parte sotto la spinta di "tangentopoli" più
che sotto la spinta del dissesto della finanza pubblica - abbiamo cominciato
come Paese a porci seriamente il problema di una riforma radicale della
pubblica amministrazione, il tema che abbiamo avuto di fronte era fondamentalmente
quello del livello di responsabilità dell’amministrazione, nel
senso che il problema a cui dovevamo rispondere era quello della responsabilità.
Il problema della responsabilità naturalmente
implica, da un lato il problema della legalità (ma su questo ci
sono illustri maestri e non ho la minima intenzione di entrarci), dall’altro
il problema della discrezionalità (cioè in tanto vi è
una responsabilità, in quanto si può scegliere).
Io credo che dall’epoca Cassese in poi ci siamo resi
conto che, se volevamo dotarci di una pubblica amministrazione moderna,
da un lato dovevamo ridurre i vincoli di natura giuridica, e cioè
dovevamo di fatto ampliare quello che i giuristi chiamano "discrezionalità
tecnica", cioè la capacità di svolgere le azioni, e
dall’altro dovevamo rimuovere una serie di ostacoli che continuavano a
frapporsi alla chiara identificazione della linea di responsabilità.
Questi ostacoli erano: primo, ovviamente, i controlli
esterni. Cioè: nella misura in cui l’efficacia di ogni atto amministrativo
era sospesa a seguito di un controllo esterno (da parte del Co.Re.Co.,
da parte della Corte dei Conti ecc.), era difficile considerare interamente
responsabili gli autori di quell’atto per l’atto medesimo. Potevano sempre
dire: "hanno detto che andava bene, qual è il problema?".
E questo è stato il primo passaggio, ed è stato quello più
compiuto di tutti. Qui, se vi ricordate, abbiamo sostanzialmente abrogato
l’intera materia dei controlli esterni e adesso, con la riforma costituzionale,
abbiamo anche abolito l’organo.
Il secondo punto era il problema della sovrapposizione
tra politica e amministrazione - e su questo magari tornerò dopo.
Qui il problema fondamentale era: l’atto di chi è? Dovevamo riuscire
a trovare un modo di distinguere – e distinguere seriamente – tra gli
atti che ricadevano sotto la responsabilità dell’indirizzo politico
e gli atti che ricadevano sotto la responsabilità dell’amministrazione,
e quindi – si suppone – all’interno di un giudizio tecnico. E una decisione
tecnica è una decisione che è presa da tecnici, non è
necessariamente una decisione che ha margini di certezza maggiori di quanto
ne abbia una decisione politica, ma è comunque una decisione rispetto
alla quale è giusta la critica per cui non è sensato "porla
ai voti", mentre una decisione politica è una decisione che
è sensato porre ai voti, nell’ambito del principio di maggioranza.
Il punto era che la fase precedente vedeva porsi in tutte
le amministrazioni pubbliche, sia pure in maniera differenziata (e comunque
sia nelle amministrazioni che avevano al vertice organi collegiali, come
le giunte comunali o provinciali o regionali, sia in quelle che avevano
al vertice organi monocratici, come i ministeri) il problema per cui non
era chiarissimo chi decideva che cosa, quindi quando al ministro o al
sindaco si rimproverava qualcosa, questi rispondeva "colpa dei miei
tecnici", quando si andava dai tecnici dicevano "questo m’ha
detto di farlo il ministro"… dopo di che non si capiva più
nulla. Il secondo nodo, quindi, era sostanzialmente quello del rapporto
politica - amministrazione.
Il terzo punto per aumentare la responsabilità
era il problema che, per dirla con una battuta, si può definire
dello "staff e line" e cioè, fondamentalmente, il fatto
che nelle amministrazioni pubbliche italiane tradizionalmente chi è
responsabile della gestione delle risorse, non è responsabile del
conseguimento degli obiettivi; e chi è responsabile del conseguimento
degli obiettivi, non lo è delle risorse che ha a disposizione.
Tipicamente, cioè, le finanze sono controllate da strutture organizzative
specifiche che si occupano del controllo delle finanze e che hanno una
serie di poteri (autorizzatori ecc. ecc.) su un atto di spesa. A questo
si aggiunge il fatto che il personale tende a dipendere e ad essere, come
dire, amministrato più che governato (perché in realtà
non viene governato molto) da direzioni del personale le quali non hanno
la responsabilità finanziaria.
Quindi, avevamo questi tre elementi fondamentali (guardate
che vi faccio una mia lettura e non ho alcuna pretesa che la cosa non
sia discutibile, anzi spero che sia discutibile ed anche discussa), e
abbiamo dovuto cercare di elaborare un qualche modello che ci permettesse
di superare questi livelli di irresponsabilità.
Per quanto riguarda i controlli esterni, è stata
la cosa più facile: si è passati semplicemente alla loro
abolizione. E devo confessare che continuo ad essere d’accordo che sia
una buona idea.
Per quanto riguarda la distinzione politica - amministrazione
avevamo due problemi: il primo era capire che tipo di decisioni può
prendere il politico, e questo problema è stato definitivamente
risolto mi pare dal 1981, stabilendo non solo che certe decisioni il politico
non le può prendere, ma che se colui che le deve prendere non le
prende, nemmeno in questo caso le può prendere il politico e l’unica
cosa che quest’ultimo può fare, è nominare un altro al suo
posto per prenderle. Da questo punto di vista, la differenza con la situazione
precedente alla 648 non poteva essere più evidente, per tutti quelli
che ricordano la storia.
Risolto questo punto, ci siamo posti il problema inverso,
cioè, in termini banali (e qui inizio ad entrare nel merito): sulla
base di quali presupposti il politico prende le decisioni di indirizzo
politico che gli spettano?
Si dice: il politico definisce gli obiettivi; il manager,
invece, gestisce le risorse per raggiungere gli obiettivi. Ma quali obiettivi
siano raggiungibili attraverso quali e quante risorse, è un giudizio
tecnico o un giudizio politico? E’ un giudizio tecnico, non c’è
dubbio. E però il politico fa l’attribuzione delle risorse, quindi
il politico non può limitarsi a dare dei giudizi politici (cioè,
ad esempio, stabilire che bisogna fare la Salerno–Reggio Calabria piuttosto
che la Roma–Bari), perché il politico può certamente dire
questo, ma poi quanti soldi ci vogliono è un giudizio tecnico.
E infatti nei sistemi assennati il budget non lo attribuisce il vertice
al sottoposto, bensì lo propone il sottoposto al vertice.
Vi racconto un aneddoto che mi ha fatto morire dal ridere.
Una volta mi ha telefonato il direttore generale del comune di Genova,
che era l’ex amministratore delegato di Dalvin, e mi ha detto: "Professore,
qui è un disastro… Io mi ricordavo la prima riunione di budget
in tutte le aziende in cui sono stato: era un bagno di sangue, tutti uscivano
furibondi perché l’amministratore delegato li aveva "schiaffeggiati".
Qui invece tutti mi fanno i complimenti e mi dicono "Davvero vuoi
fare queste cose ma come sei bravo ecc. ecc.", perché il principio
è stato invertito: sono loro che mi devono dare gli obiettivi".
Mentre invece normalmente non è così, normalmente si dice:
sulla base delle risorse che ho, io penso di raggiungere questi determinati
obiettivi. Dopo di che, il capo è quello che dice: no, un accidenti,
tu devi raggiungere obiettivi molto più ambiziosi con la stessa
quantità di risorse. E’ così che in generale funziona, non
viceversa, nelle imprese private. Invece, nelle amministrazioni pubbliche,
ci sono alcune difficoltà in questo senso.
Allora il problema che si poneva era quello di creare
delle strutture tecniche di supporto all’indirizzo politico: gli uffici
di diretta collaborazione. E guardate che tutta la materia dei controlli
interni (su cui mi sono affaticato troppo negli anni passati e quindi
non ho nessuna intenzione di intervenire in tal senso), era tutta legata
all’idea di rafforzare le competenze tecniche al servizio dell’indirizzo
politico. Questo sono i controlli interni: consistono nel fornire delle
capacità tecniche a gabinetti che sono pieni di capacità
tecniche di tipo legislativo, ma che di altri tipi di capacità
tecniche, ahimè, ne hanno poche, e che per altro sono terribilmente
dipendenti dalle amministrazioni di settore per quanto riguarda le informazioni
tecniche necessarie per l’indirizzo politico. Qualcuno, a proposito degli
uffici di diretta collaborazione, ha detto che sarebbero una duplicazione
o uno spreco… ben vengano una duplicazione o uno spreco di questo genere:
ci vogliono delle competenze tecniche al servizio degli organi di indirizzo
politico. E questa era dunque la seconda questione.
E infine c’era il problema "staff e line",
cioè il problema di come rendere i dirigenti tecnici responsabili
per le risorse. Qui, però, si pongono due problemi molto semplici:
il primo è che contemporaneamente, per motivi che non sto a dire,
si è voluto ridurre il numero dei ministeri. Bisogna precisare,
però, che non esiste nessuno al mondo che possa coordinare 20 dirigenti,
si può al massimo discutere se si può arrivare a coordinarne
10, e quindi se un ministero è organizzato in 25 direzioni generali,
non esiste nessun singolo signore che sia in grado di coordinare 25 direzioni
generali: su questo la letteratura di management è assolutamente
compatta. Fare il segretario generale è una bellissima idea, ma
se ha 25 riporti non è bello per nulla… Quando il mio amico Stefano
Parisi è diventato direttore generale del comune di Milano aveva
66 riporti, li ha ridotti a sei di linea e quattro di stanza, perché
era l’unico modo in cui riusciva a fare il direttore generale del Comune
di Milano. Quindi c’è un problema, banalmente, di numero: se tu
fai delle organizzazioni molto grosse con un unico vertice politico, devi
poi però riuscire a risolvere questo tema. E questo è quindi
l’aspetto più banale, ma proprio perché banale bisogna dirlo.
L’alternativa era dunque quella di riorganizzare i ministeri
in modo da renderli maneggevoli: da qui l’invenzione dei dipartimenti.
I dipartimenti dovevano essere sostanzialmente le unità organizzative
fondamentali con al vertice un capo (e qui poi mi legherò al tema
dello spoils system), dal quale dipendeva sia il raggiungimento degli
obiettivi sia il governo delle risorse. Cioè, detto in termini
banali, dovevano avere al loro interno il governo delle risorse economiche
e il governo delle risorse umane, professionali, delle tecnologie e di
tutte le risorse necessarie per raggiungere i loro obiettivi. Questo era
il modello: il tutto era basato fondamentalmente sull’idea di aumentare
in questo modo la responsabilità dell’amministrazione.
Guardate che questo modello non è tanto originale:
in questa forma è stato più o meno inventato durante i governi
Thatcher in Inghilterra, ma è addirittura un modello antecedente
allo Stato napoleonico per ministeri, si chiamava modello dello "Stato
patrimoniale" e, se vi interessa, è sempre sopravvissuto in
Svezia per un motivo brutale: il re di Svezia era Bernadotte, il quale,
essendo un generale di Napoleone, odiava lo stesso Napoleone e non ha
mai voluto applicare la riforma napoleonica all’amministrazione… Ragion
per cui se voi chiedete quanti sono i dipendenti del Ministero della Pubblica
Istruzione svedese, sono 45. Dal ministero dipende un’agenzia molto rilevante
che ha altri 350 dipendenti e che si occupa della valutazione e della
distribuzione delle risorse, mentre le scuole dipendono dagli enti locali.
Ad ogni modo, il modello era quello: da un lato bisognava
rafforzare gli uffici di diretta collaborazione e, dall’altro, spaccare
le organizzazioni ministeriali in dipartimenti che riportassero al loro
interno il governo delle risorse. Questo avrebbe implicato una serie di
cose, che forse non potevano farsi tutte insieme, ad esempio occuparsi
della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali, argomento
di cui non si vuole mai occupare nessuno.
Per far quadrare tutto questo sistema, il meccanismo
individuato era quello dello spoils system.
Il meccanismo dello spoils system significa sostanzialmente
che la nomina ai vertici dei dipartimenti deve essere fiduciaria solo
sulla base di requisiti di competenza professionale. La scommessa, perché
di scommessa si tratta, era che a questo punto il capo del dipartimento
era messo in grado di svolgere la doppia funzione - che per altro svolge
benino in una serie di strutture (immagino soprattutto il direttore generale
di un comune) -: da un lato garantire la politica sul fatto che certamente
è stato messo lì per raggiungere alcuni obiettivi politici,
dall’altro e contemporaneamente garantire l’amministrazione che, essendo
lui un tecnico, essendo lui un professionista, capisce le ragioni della
tecnica e della professione nei confronti della politica. Questa cosa
però doveva essere relativamente limitata, nel senso che la logica
voleva – credo che sia stato fatto solo in regione Toscana, ma non sono
sicurissimo – che gli incarichi dirigenziali ai livelli inferiori li attribuisse
il capo-dipartimento, nel senso che anche quest’ultimo tipo conferimento
è un giudizio tecnico, dunque è più adatto se fatto
da un tecnico. Questa era la logica.
Devo dire che in una vecchia commissione fatta all’epoca
di Berlusconi 1, in cui ero stato nominato da Giuliano Urbani, avevo cercato
disperatamente di proporre una forma di conferma parlamentare per gli
incarichi di nomina politica, ma questa proposta non ha mai avuto il minimo
successo, né tra i dirigenti né tra i politici. Ce n’è
un piccolissima traccia nel d.p.r del 1981, quando si dice che le commissioni
parlamentari possono chiedere informazioni su chi è nominato, ma
credo che non l’abbiano mai fatto. Naturalmente ci sarebbero tante cosa
da dire, questo è solo un meccanismo estremo che vi ho presentato.
Ecco, quello che io vorrei dire – e con questo concludo
– è molto banale: una trasformazione del modo di diventare dirigente
pubblico e dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali ha bisogno di
presupposti organizzativi, e una diversa organizzazione dell’amministrazione
centrale ha bisogno di un nuovo modo di provvista degli incarichi dirigenziali.
Se c’è uno solo di questi due fattori, non funziona, se non c’è
nessuno dei due, evidentemente funziona ancora meno. Ma ci devono essere
tutti e due. E’ tutto qui, è tutto banalmente qui.
Dopo di che, una cosa ai giovani: i saperi tecnici impliciti
nel fare il dirigente pubblico sono saperi tecnici sempre più rari,
nel senso che quando io mi sono laureato – non oso ricordare quando –
il corso di Diritto Amministrativo era uno smilzo libretto. Quando mia
figlia si è laureata due o tre anni fa, era una roba assolutamente
micidiale… la complessità dei campi di intervento, delle modalità
di intervento è aumentata tantissimo. Io, se fossi in voi, non
chiederei nessuna garanzia, per il banale motivo che la garanzia ce l'avete
nel fatto che quelli che sanno fare quelle cose, sono pochi. Non c'è
un ampio mercato del lavoro. Ai livelli in cui mi sono mosso e in cui
in parte continuo a muovermi, si dice spesso: "Cerchiamo qualcuno che
sia bravo". Ma devo dire che non ce ne sono tanti in giro, non solo di
bravi, ma che sappiano occuparsi di quella determinata cosa richiesta,
ad esempio dell'uso dei fondi strutturali... cioè una cosa molto
"esoterica" che conoscono 350 persone, se capita, e questi,
certamente, se sono bravi non stanno a spasso, non hanno bisogno di garanzie
e passano da un posto all'altro.
Questo è uno dei pochi punti di ottimismo che
vi posso dare: un po' di mercato dei dirigenti pubblici in periferia c'è,
e ce n'è tanto, nel senso che c'è molta gente che passa
da una ASL all'altra, da una regione all'altra, chiamata magari per dirigere
una ASL,. Così come c'è molta gente che passa da un comune
all'altro come direttore generale o come vicedirettore generale, indipendentemente
da qualunque legame politico (il comune di Milano è un comune notoriamente
dominato dal polo e gli ultimi due o tre assunti sono due ex direttori
generali di due comuni dell'Ulivo).
Il problema è quello di rivendicare una struttura
organizzativa e una modalità di attribuzione degli incarichi congruente
ad essa, perché altrimenti il meccanismo della responsabilità
e la capacità di ricostruire le linee di responsabilità
vengono immediatamente compromesse. Uno dei problemi della Francia è
proprio questo: è compromessa la capacità di capire chi
diavolo ha deciso certe cose, per il motivo inverso, e cioè perché
le burocrazie tecniche sono troppo forti, e non per i problemi che abbiamo
sempre avuto in Italia. Questi sistemi sono i sistemi più fragili.
Il tentativo compiuto negli anni Novanta va dunque in
questa direzione. Che giudizio dare di quello che sta succedendo adesso?
Alcune cose sono positive: quando c'è l'affermazione del segretario
generale come amministratore delegato del Ministero (che comunque è
una semplificazione che presenta difficoltà tecniche), c'è
l'idea che c'è un capo da cui dipende qualcuno. In tutte le regioni
in cui ho visto recentemente costituire dei coordinatori - negli anni
ottanta c'erano tutti i direttori di settore che ovviamente si opponevano
alla nomina dei coordinatori - adesso le cose sostanzialmente funzionano:
i direttori generali delle ASL funzionano, i direttori generali dei comuni
funzionano.
C'è un po' di mercato politico? Sì, forse
anche, ma alla fine la cosa rilevante è che ci sia un mercato tecnico
e soprattutto che si imponga tra i criteri di valutazione - e questo si
sta imponendo - il fatto di aver girato più amministrazioni. Il
fatto di avere esperienze esterne, il fatto di non essere un figlio del
luogo, di essere nato, cresciuto e vissuto lì (cosa che sta facendo,
devo dire, male all'Università italiana e temo che faccia anche
peggio alle pubbliche amministrazioni), diventa uno dei criteri fondamentali.
Dopo di che, a questo punto le carriere si fanno come
si fanno le carriere nel settore privato, cioè spostandosi da un
posto all'altro, magari spostandosi dal pubblico al privato, dal privato
al pubblico ecc. Non perché nel privato ci sono dei saperi tecnici
impliciti, però certamente questo punto è un punto assolutamente
centrale.
Ho parlato più di quanto volessi. Con ciò
non vi ho detto nulla sul criterio per l'attribuzione degli incarichi
dirigenziali... solo una battuta: per favore, non diciamo che tra i criteri
per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ci deve essere la valutazione
dei dirigenti, perché la valutazione dei dirigenti non c'è.
Non esiste in nessuna amministrazione dello Stato un sistema adeguato
di valutazione dei dirigenti. Quindi è perfettamente inutile immaginare
che questo sia il parametro per l'attribuzione degli incarichi. Prima
lo dobbiamo fare, poi forse possiamo utilizzarlo come parametro.
TARDIOLA:
Ringrazio il professor Dente. Giuseppe Cacopardi del
SECIN del Ministero dell’Agricoltura.
GIUSEPPE CACOPARDI:
Sono un po’ perplesso su che tipo di intervento fare,
se seguire la scaletta che mi ero preparato, una scaletta un po’ ordinata,
o se raccontarvi le mie esperienze di direttore generale, come una volta
ci chiamavamo ancora (adesso pare che non ci possiamo più chiamare
così: siamo dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale
generale).
Io volevo cogliere l’occasione di interloquire con il
prof. Dente per dire che io, nella mia funzione di direttore generale,
non sono riuscito quasi mai a fare cose che avessero un significato esclusivamente
tecnico: non mi è proprio mai capitato.
Al contrario ho sempre dovuto prendere decisioni che
avevano una chiarissima conseguenza politica (nelle scelte dei programmi
del fondo sociale europeo, piuttosto che nella gestione delle vertenze
sindacali o nella politica del collocamento, del mercato del lavoro ecc...).
E mi sarei sentito, come dire… un po’ sminuito nelle mie funzioni se avessi
dovuto discutere di questo con un capo dipartimento. Io discutevo con
i ministri o almeno con i sottosegretari (come quello qui a fianco [rivolgendosi
a Franco Liso]), ma quando erano sottosegretari, non professori universitari.
Certo che discutere con Franco Liso mi dà dei contributi tecnici
importantissimi, però era importante perché io mi sentivo
al servizio del Governo in quel momento. Quindi dovevo prendere una decisione
e non me la sentivo di prenderla da solo, né di prenderla da un
punto di vista esclusivamente tecnico, perché noi non stiamo facendo
automobili, scarpe o altri prodotti industriali. Noi stiamo organizzando
la vita politica. Certo, sto parlando di un governo molto centralistico,
ma naturalmente parlerò anche della riforma costituzionale.
Quindi io andavo a consultare il sottosegretario che
aveva la delega su quella determinata materia e che era un personaggio
che andava tutti i giorni in Parlamento a rispondere ai deputati di quello
che il Ministero del Lavoro faceva, e con lui decidevamo le cose da fare.
Certamente interloquivo anche da un punto di vista - se volete - tecnico,
offrendo una serie di alternative di soluzioni al problema che avevamo,
però volevo che la decisione venisse presa dall’organo politico.
Faccio questo discorso perché il prof. Dente è,
amichevolmente, reo confesso. Cioè, lui ha detto che tutta questa
riforma su cui ci stiamo abbarbicando è nata da tangentopoli. Quindi
è nata in un momento in cui l’opinione che noi tutti avevamo della
classe politica era la più bassa possibile. Evidentemente non ci
si fidava proprio. Io credo che sia importante riflettere oggi su questa
nostra valutazione come cittadini e ovviamente anche come dipendenti pubblici
che devono cercare di accompagnare l’Italia in questa riforma della politica
che si chiama "bipolarismo".
Tutti noi ci dobbiamo impegnare a credere che questo
bipolarismo avviene tra soggetti politici che sono entrambi legittimati
a governare. E con una contrapposizione di scelte politiche che hanno
il diritto di estrinsecarsi e di realizzarsi, perché altrimenti
tutto questo marchingegno politico non servirebbe a nulla. Se non cambia
nulla quando noi cambiamo il polo politico che ci governa, vuol dire che
abbiamo dato vita a una colossale presa in giro dei cittadini. A che servirebbe
altrimenti votare? Dov’è il primato della politica, se non cambia
nulla perché tutti noi cittadini continuiamo ad avere totale sfiducia
nella classe politica che ci governa e, peggio ancora, se noi dirigenti
dello Stato, delle regioni e delle province ci difendiamo pensando che
quelli sono solo degli imbroglioni o dei truffaldini e andiamo avanti
come se nulla fosse accaduto?
Ecco, io penso che questo tipo di cambiamento culturale
dobbiamo ancora accettarlo. A me sembra strano che noi sentiamo di dover
costruire un sistema regolamentativo così assillante, così
esteso sulla valutazione, sul conferimento degli incarichi, sullo Statuto
del lavoro, un sistema che è tutto teso a difendere i dirigenti
dalle prevaricazioni del politico, anche in sede giurisdizionale (io sento
moltissimi casi in cui si perde un sacco di tempo perché si va
in tribunale, si va al TAR – adesso in realtà non si va più
al TAR, si va dal giudice ordinario… il prof. Liso ci spiegherà
un sacco di trucchi, di metodi perché, come professore di diritto
di lavoro, adesso si occupa anche delle questioni del rapporto che prima
era del pubblico impiego).
Sono tutte cose che avranno certamente un loro significato,
ma secondo me quello di cui ci dobbiamo occupare è che i dirigenti
pubblici siano dei professionisti, siano tutti professionisti, e che non
si possa accedere a questa categoria di dirigenti pubblici per cooptazione
politica o senza merito o senza professionalità. Dopo di che, dentro
questa nostra categoria di dirigenti, secondo me i politici hanno il diritto
di scegliere quelle persone che devono collaborare con loro, purché,
ripeto, siano tutte persone che abbiano le caratteristiche professionali
per fare il dirigente della cosa pubblica.
Ed è in questa loro professionalità che
sta la loro difesa. Come diceva poc’anzi il prof. Dente, esiste ormai
un mercato dei dirigenti a livello locale, ma deve esistere a livello
nazionale, nella cosiddetta amministrazione statale. Anche questo scambio
possibile tra dirigenza pubblica e dirigenza privata è una cosa
positiva. Io non mi non sono per niente spaventato dal meccanismo dello
spoils system calato anche a livello dei direttori generali o di dirigenti
generali (e questa volta si farà anche a livello di dirigenti di
seconda fascia). Non c’è da aver paura di queste cose… queste cose
significano che il nostro ruolo è importante, è giudicato
funzionale alla realizzazione del programma di governo. E magari fosse
così: vorrebbe dire che noi non siamo delle pedine qualsiasi. Si
occupano di noi anche i ministri perché vogliono realizzare quel
programma, quel programma che tutti noi cittadini vogliamo che venga realizzato
e che venga verificato se funziona, ovviamente, pronti per andare a votare
la prossima volta. Ciò vuol dire che noi siamo considerati strumenti
per la realizzazione di un programma politico, e lo considero - dal punto
di vista professionale - una cosa positiva, non una cosa negativa.
Ecco, vedete, il mio approccio è abbastanza diverso
da un atteggiamento "sindacale" della funzione dei dirigenti
(cioè dal punto di vista dell’organizzazione sindacale).
Dopo queste osservazioni "spot", con un po’
più di analisi sistematica, vorrei svolgere qualche altro ragionamento.
Se è stata fatta questa riforma della dirigenza
che ha quasi unificato i dirigenti di prima e di seconda fascia, nel senso
che ha creato un ruolo unico (per cui anche il dirigente di seconda fascia
può essere incaricato di gestire una funzione di prima fascia,
conseguendo con determinate caratteristiche e dopo un tot di 5 anni anche
il grado corrispondente), è stata fatta un’operazione che a mio
avviso ha un senso se tutta la fascia dirigenziale dello Stato – parlo
soprattutto della parte statale, quella che conosco meglio – viene intesa,
appunto, non come un appiattimento verso il basso, ma come una spinta
verso l'alto, nel senso che tutta la dirigenza statale deve essere considerata
di un certo valore. Questo significa che probabilmente nella riorganizzazione
(e sono d'accordo che per parlare del ruolo dei dirigenti bisogna parlare
anche dell'organizzazione delle strutture dove essi vanno a operare) bisogna
stare attenti a non fare uffici dirigenziali di tre persone, parlando
in maniera spiccia. Molti di noi, o molti anche di voi, si saranno magari
trovati a dirigere uffici che hanno tre, quattro, talvolta cinque, massimo
dieci funzionari. Secondo me, questa cosa non va bene. Noi dobbiamo accettare
che se vogliamo essere tutti dirigenti spinti verso l'alto, anche i dirigenti
di seconda fascia, con un contratto e un’azione autonoma, con una posizione
chiara e ben visibile, allora il numero probabilmente deve essere ridotto.
Tornerò su questo argomento parlando della riforma
federalista, ma credo che tutto sommato su questa strada qualche passo
sia stato fatto: negli ultimi quattro anni c’è stata una crescita
della retribuzione di tutti i dirigenti, nella media di oltre il 20% (con
l’ultimo contratto). Non è moltissimo ovviamente in confronto ai
privati, ma comunque è un incremento pari a quattro volte il tasso
di inflazione. Vi è stata effettivamente una qualificazione del
processo di selezione – dicevo prima che la vostra difesa deve consistere
nel fatto che l’accesso alla categoria sia un accesso serio e professionale
– e in effetti sono stati posti dei limiti ai poteri di nomina dall’esterno
(5%), per cui non tutti possono essere nominati dall’esterno… Una volta,
quando il vecchio sistema è andato in crisi, ci furono stagioni
di nomine dall’esterno senza limiti, perché non vi erano tetti
ben definiti. Adesso invece il processo di conferimento degli incarichi
e di selezione della dirigenza è stato un po’ controllato e qualificato.
Anche per quanto riguarda la faccenda dello spoils system,
è stato detto in verità che è solo transitorio sui
dirigenti di prima e seconda fascia. Ma è chiaro che se si fa questa
volta, il prossimo governo lo farà a sua volta al suo turno: perciò
è sì transitorio, ma è transitorio fino a che non
si va a votare. Se si dovesse andare a votare e dovesse vincere l’altra
maggioranza, questa farà un nuova legge. Ma di questo non dobbiamo
avere paura: significa che siamo importanti.
Ma anche la costituzione della categoria dei quadri e
dei cosiddetti vicedirigenti, cioè dei nostri (e soprattutto dei
vostri) primi collaboratori, se ha un significato ce l’ha nel senso di
spingere le nostre funzioni verso l’alto, cioè di avere prossimi
collaboratori cui affidare compiti banali e routinali, però comunque
di coordinamento di persone e quasi dirigenziali, affinché noi
possiamo occuparci di questioni più importanti, cioè delle
strategie e delle scelte del nostro ufficio. Quindi credo che questa tendenza
verso una riqualificazione della nostra funzione stia muovendo i primi
passi e stia cominciando a camminare.
Per quanto riguarda la riforma dei ministeri, la configurazione
dei capi dipartimento, così come prospettata dal prof. Dente, potrebbe
anche andare bene. Il prof. Dente dice: facciamo un segretario generale,
alias un capo dipartimento per ciascuna struttura che una volta
era un ministero.
Il problema è che, però, anche quel modello
di dipartimento è stato fatto all’interno dei vecchi ministeri,
per cui al ministero delle politiche agricole ci sono due dipartimenti
per cinque direzioni generali. Quindi un dipartimento ne ha due, un dipartimento
ne ha tre. E allora così non funziona, perché così
il direttore generale si trova questa persona in mezzo, non riesce a parlare
col ministro e naturalmente il dirigente del secondo livello è
più lontano che mai dalla direzione politica.
Allora secondo me bisogna dare una certa libertà
ai ministeri di organizzarsi scegliendo il modello adatto: dove effettivamente
ci sono 40 direzioni generali come al Ministero dell’Economia, 4 dipartimenti
possono avere un senso, ma dove non ci sono 40 direzioni generali, ce
ne sono 5 o 6, non si vede perché non fare un unico segretario
generale.
Ma poi c’è anche un’altra questione che avrei
voluto discutere: in realtà, il segretario generale come capo di
un’organizzazione complessa (come era il ministero una volta) deve sì
coordinare, ma non deve gestire le attività del ministero. Deve
coordinare, deve fare in modo che i direttori generali non litighino tra
di loro e non facciano stupidaggini (ad esempio che uno non faccia il
contrario dell’altro).
Tante volte il prof. Liso ha dovuto fare il Segretario
Generale del Ministero del Lavoro perché, ad esempio, io nell’ambito
dei rapporti di lavoro risolvevo una vertenza, ma il mio collega, direttore
generale della Previdenza, non dava la Cassa integrazione all’impresa
che aveva firmato l’accordo con lo stesso ministro. Allora interveniva
l’autorità politica per cercare di risolvere il problema tra i
due direttori generali, ma questo è appunto un concetto di coordinamento,
affinché l’amministrazione non faccia stupidaggini e cammini nella
stessa direzione che il ministro ha dato.
Il capo dipartimento oggi non è così: il
capo dipartimento oggi è un soggetto che praticamente si sovrappone
al direttore generale e vuole gestire. Il prof. Dente dice che è
giusto così: è giusto cioè che abbia le risorse per
decidere le cose da fare. Ma allora questo significa che il direttore
generale non conta più nulla, perché è diventato
il dirigente di una volta, è diventato il capo dipartimento. In
definitiva, abbiamo abbassato la figura.
Io, invece, come dirigente generale da vent’anni, adesso
vorrei avere una responsabilità come quella che viene oggi data
ai capi dipartimento. Vorrei cioè essere responsabile di un c.d.r,
cioè di un centro di responsabilità amministrativa, secondo
la riforma della ragioneria generale. Ecco, secondo me un ufficio di livello
dirigenziale generale deve coincidere con un c.d.r. Oggi invece un c.d.r
è un capo dipartimento, e tuttavia molte volte quelli che poi firmano
gli atti sono i direttori generali, i quali però non sono più
responsabili di c.d.r.
A me pare che questa cosa non funzioni. Un conto è
coordinare, organizzare attività in modo che non si scontrino tra
di loro; un conto è gestire un pezzo dell’amministrazione in luogo
dei direttori generali.
In ogni caso, mentre noi discutiamo di questo, la questione
ci è cambiata in corsa, mentre lavoriamo, perché la riforma
costituzionale – e qui mi devo riferire ovviamente alla dirigenza dello
Stato – ci ha cambiato proprio l’oggetto del contendere, e in qualche
modo ci introduce e spinge verso un ulteriore ripensamento della nostra
professionalità e della nostra capacità di essere dirigenti,
perché tutte le funzioni amministrative sono state delegate ai
comuni, alle province, alle regioni e si tratta di moltissime competenze.
Lo Stato ha solo funzioni di coordinamento, di organizzazione del contesto,
oltre che una serie di funzioni esclusive.
In questo senso si potrebbe pensare che la dirigenza
dello Stato abbia perso peso e significato. Ma io non sono d’accordo su
questo. Io credo che in un’ organizzazione che tende verso il federalismo,
il nostro ruolo sia molto importante. Naturalmente, dalla gestione ed
erogazione di servizi, noi passiamo all’organizzazione strategica; da
problemi squisitamente rivolti all’Italia e ai cittadini italiani, passiamo
ai rapporti fra Italia e il mondo; da un problema di quantità di
prestazioni passiamo a un problema di qualità delle prestazioni,
perché noi dobbiamo fissare i criteri qualitativi per l’azione
amministrativa delle regioni (pensate alle prestazioni dei servizi minimi
che vanno fissate dallo Stato). Per quanto riguarda il mio ministero,
considerate che le regioni hanno competenza esclusiva nel campo dell’agricoltura,
e tuttavia quando è scattato quel regolamento comunitario che annacquava
il sugo di pomodoro, è stato necessario un intervento del Ministro.
Perciò nel nostro ministero occorre un ufficio che sappia interloquire
immediatamente con Bruxelles, col WTO, e abbia dimestichezza con i regolamenti
comunitari, con il diritto internazionale per difendere la possibilità
che si produca sugo di pomodoro come si deve… con i pomodori e non con
l’acqua.
E’ vero che la competenza è tutta delle regioni,
però non possiamo reagire in 21 ad una stupidaggine del genere:
ci vuole un ministero che intervenga.
Adesso, la cosa forse più importante dal punto
di vista professionale, è che noi non abbiamo più un potere
gerarchico. Prima il dirigente dello Stato aveva una certa facilità
di azione perché dava un input e questo si trasferiva tramite l’ispettore
del lavoro e gli uffici di collocamento in tutto il Paese, e gli uffici
di collocamento erano obbligati a rispettare le circolari che producevamo
io e il prof. Liso. Oggi non è più così. Oggi le
regioni hanno la loro autonomia, i centri per l’impiego sono organizzati
dalle province e dai comuni.
Noi dobbiamo però in ogni caso far passare certe
idee di unitarietà e di uniformità nazionali, ma le dobbiamo
far passare con il metodo della persuasione, della concertazione, non
col metodo dell’ordine gerarchico. E questo, dal punto di vista della
nostra professionalità, è molto più impegnativo.
E’ molto più difficile riuscire ad essere persuasivi nelle riunioni
con le regioni per riuscire a portarle verso certi risultati. Questa è
una funzione manageriale nuova, e tra l’altro è quella che vi sarà
più richiesta, perché già oggi è così:
già oggi, che siamo appena agli inizi di questa riforma costituzionale,
quello che i ministri chiedono maggiormente a noi dirigenti, è
di non avere problemi con le regioni (detto sotto voce). Quindi, quando
si tratta di adottare un provvedimento noi facciamo prima una istruttoria
del problema, quindi smussiamo gli angoli, così evitiamo che il
dossier venga triturato e attaccato nel momento in cui il ministro andrà
a discuterlo in conferenza con le regioni.
L’ultima cosa vorrei dirla sulla valutazione dei dirigenti,
che per fortuna non è il tema principale del dibattito. Io penso
che sia da difendere un nostro diritto al curriculum professionale, e
cioè che le attività che svolgiamo vengano riconosciute
per la loro professionalità e messe nel nostro curriculum. Penso
che abbiamo diritto ad una formazione professionale continua, ad essere
spostati di incarico: tutto il contrario di come pensavamo trent’anni
fa quando ci consideravamo inamovibili. Noi dobbiamo desiderare di cambiare.
Se non cambiamo noi dirigenti chi deve cambiare? Capisco la difesa del
posto di lavoro da parte di chi ha difficoltà a trovarne un altro,
ma noi dobbiamo essere in grado di gestire la nostra professionalità
con la rotazione e con il cambiamento di incarico, anche tra amministrazione
centrale e periferia.
In questo senso, credo che la valutazione deve essere
un meccanismo per poter accertare la cose che abbiamo fatto, metterle
nel nostro curriculum e, legato a tutto ciò, deve esserci l’aspetto
economico. Oggi si dice che non funziona il sistema di valutazione, ma
il sistema di valutazione dei ministeri oggi è orientato a fornire
sì e no il 3% della retribuzione dei dirigenti, il 5% massimo.
Allora è chiaro che diventa persino ridicolo impegnarsi troppo
in tal senso. Però se vogliamo che l’incentivazione, che il terzo
pilastro della retribuzione dei dirigenti (cioè lo stipendio di
risultato, dopo quello base e quello di posizione) sia collegato con la
valutazione, in un’ottica, appunto, di incentivazione e di motivazione
del dirigente a lavorare bene, deve essere ovviamente un po’ più
significativo dal punto di vista economico. E a mio parere deve essere
anche un aspetto gestito contrattualmente, ma non collettivamente, perché
il terzo pilastro è il risultato di uno sforzo individuale, di
un impegno personale. Deve essere quindi consentito al datore di lavoro
(vuoi il ministro, vuoi il capo dipartimento, vuoi il direttore-dirigente)
e al dirigente di poterselo giocare in un rapporto contrattuale individuale.
Grazie.
TARDIOLA:
Ringrazio il dottor Cacopardi.Mauro Bonaretti, volevo
farle una domanda, poiché sembra che il nodo della valutazione
sia venuto al pettine. Il prof. Dente sosteneva che il sistema degli incarichi
non è attivabile sulla base di sistemi di valutazione, perché
questi ancora non sono ancora effettivamente realizzati. Cacopardi parlava
di un dirigente in equilibrio tra dimensione politica e tecnica. Secondo
lei, la valutazione è un progetto arretrato nei suoi tempi di realizzazione
o ci sono anche elementi propriamente di assetto che vanno rivisti?
MAURO BONARETTI:
Il problema è semplice e complicato allo stesso
tempo. O meglio è talmente complicato da apparire in qualche modo
semplice. Quando noi parliamo di attribuzione degli incarichi, bisogna
considerare due presupposti che in realtà sono inesistenti. Bisogna
cioè considerare non solo che non c’è la valutazione, cosa
che mi sembra il problema minore, ma che non ci sono le due cose fondamentali.
Che cosa vuol dire attribuire degli incarichi? Vuol dire
da un lato valutare dei ruoli, cioè definire dei ruoli (stabilire
che cosa devono fare determinate posizioni di lavoro), e dall’altro capire
quali sono le competenze, nel senso dei saperi, dei comportamenti, delle
capacità che hanno le persone che possono ricoprire questi ruoli.
Ora, io non so, e sarei molto interessato a sapere dalla dottoressa Chiaretti,
se nel ruolo unico qualcuno si è peritato di capire quali sono
le competenze e i saperi a disposizione dei manager e dei dirigenti della
pubblica amministrazione italiana. Mi sembra, dall’intervento del dott.
Cacopardi, che abbiamo diritto al curriculum. Ma io mi chiedo banalmente:
esiste davvero un curriculum del dirigente? Ancor prima di porci il problema
di capire se valutare o meno, di come valutare o di trovare delle dimensioni
così complicate, forse non abbiamo nemmeno il curriculum di queste
persone.
Non ci sono ruoli definiti in modo chiaro e non si sa
cosa sanno fare questi signori, cioè i dirigenti della pubblica
amministrazione italiana. Non si sa che cosa hanno fatto, che cosa sanno
fare, quali sono le loro competenze. Come facciamo dunque ad attribuire
gli incarichi?
Come sempre abbiamo una legislazione avanzata ma con
un problema di sovrapposizione tra politiche pubbliche e regolazione:
si pensa che affrontare delle politiche pubbliche voglia significare fare
delle leggi. Ora, noi abbiamo qui una legge che dice certe cose ma non
abbiamo i presupposti per realizzarle.
In ogni caso, su un punto sono totalmente d’accordo con
quanto diceva prima Cacopardi: noi abbiamo la visione, l’idea di un dirigente
(e qui vengo al tema "ruolo": qual è il ruolo di un dirigente)
come gestore di servizi, il quale raggiunge obiettivi, risultati ecc…
Ma questo non corrisponde alla realtà. Questa è una lettura
pseudo-manageriale, perché non esistono imprese così. E’
la visione deformata di qualcuno che forse ha visto un’impresa all’interno
di un film di Charlie Chaplin nel 1930 e ha trasformato questo film nella
sua idea di che cos’è un manager.
Un manager, anche nell’impresa, non è un soggetto
che realizza obiettivi e gestisce risorse come una macchinetta. Ciò
esiste invece in una pubblica amministrazione che ancora noi stessi continuiamo
a chiamare la "macchina amministrativa". Dov’è la centralità
dell’uomo, delle persone, delle risorse umane e di tutte queste belle
cose che ci raccontiamo, quando sempre e continuamente usiamo la metafora
delle macchina amministrativa? E’ ovvio, abbiamo un’idea meccanicistica
di tutto il funzionamento.
Ma non è così. Giustamente e per fortuna,
i dirigenti nella pubblica amministrazione, ma anche nell’impresa non
lavorano solamente nella fase discendente di un processo, in cui c’è
qualcuno che ha dato gli obiettivi e loro devono attuarli, perché
se fosse così perderemmo tutte le capacità di carattere
strategico, di visione e tutte le competenze tecniche dei dirigenti che
sono fondamentali. Sempre più il dirigente, al contrario, partecipa
al cosiddetto policy-making, cioè il processo di elaborazione e
produzione delle politiche pubbliche. E le politiche pubbliche non si
fanno solo con le regole, come dicevo prima, ma neanche solo con l’erogazione
di servizi. Si fanno come diceva Cacopardi: con la consultazione, con
la cooperazione tra soggetti, con l’erogazione di incentivi, con l’uso
della comunicazione. E non mi pare francamente che in stagioni come questa,
in cui si parla di e-governement, di sussidiarietà, di federalismo,
di outsourcing, di politiche integrate e così via, il problema
di fondo sia la gestione di servizi. Non mi sembra che siamo in una stagione
in cui sempre più la pubblica amministrazione debba gestire delle
cose, utilizzare strumenti di valutazione dei risultati ecc. La pubblica
amministrazione, invece, in questa stagione sta andando sempre più
verso qualcosa che "governa" il sistema delle politiche pubbliche.
Se è così, ad un dirigente si richiedono
sempre più competenze che in realtà non sono "non-competenze"
manageriali, ma comunque fanno riferimento a un altro tipo di management:
è pur sempre management, ma si tratta di un altro tipo di competenze
manageriali. Si chiede ad esempio di saper interpretare problemi, perché
è difficile capire quali sono i problemi. Nel modo in cui interpretiamo
i problemi sta il nostro modo di rappresentare la realtà: si tratta
sempre di proiezioni nostre, però il ruolo del dirigente è
quello di aiutare la politica a raccogliere informazioni diverse, di soggetti
diversi, di punti di vista diversi per definire qual è il problema.
Il ruolo del dirigente è quello di definire quali sono le possibili
alternative, è quello di valutare se queste alternative sono fattibili
o meno, è quello aiutare a costruire il consenso e a integrare
più soggetti che operano sullo stesso tema e sulla stessa politica.
Prima Cacopardi faceva l’esempio del pomodoro. Io vi
dico che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità la qualità
dei servizi sanitari è al nono posto come determinante della salute,
perché prima ci sono la qualità dell’ambiente, la qualità
dell’aria ecc. Se qualcuno si vuole occupare di salute deve sapere che
si deve occupare di redditi, di prevenzione, e così via. E queste
cose si fanno con strumenti come la comunicazione. E sono strumenti che
non appartengono alla lettura del manager della fabbrica fordista.
Al manager si chiede quindi di interpretare, di valutare,
ma valutare nel senso di capire dove sta andando, per formulare anche
degli orientamenti, per apprendere. La valutazione è prima di tutto
un processo di apprendimento, di comprensione, e quindi si chiedono sempre
più capacità e competenze di pensiero, capacità relazionali
per costruire rapporti tra più soggetti, mentre si chiedono sempre
meno le competenze che noi ci figuriamo nel senso più tradizionale.
Quindi io credo che dobbiamo riflettere bene su che cosa
intendiamo per "dirigente": a mio avviso il dirigente è
qualcuno che partecipa attivamente al processo di produzione delle politiche
pubbliche. Non è solo uno che dice: "aspetto che mi diano
gli obiettivi". Egli partecipa al processo di costruzione. In questo
sono d’accordissimo con Dente e con Cacopardi.
Poi c’è il problema dell’autonomia nell’impiego
delle risorse: a questo proposito prima Bruno Dente toccava un tema molto
interessante. E’ il tema della relazione tra staff e line.
Io credo che qui ci sia un problema di equilibrio. Noi
abbiamo degli eccessi: da un lato siamo di fronte a dei colli di bottiglia,
cioè a dei dirigenti che non hanno la possibilità di utilizzare
le risorse perché ci sono delle direzioni di staff; dall’altra
però abbiamo di fronte delle realtà in cui c’è una
assoluta inesistenza di politiche datoriali dal punto di vista dell’utilizzo
delle risorse. Penso alla direzione del personale, penso alle politiche
della comunicazione. Anzi il settore in cui è più visibile
questo problema è proprio quello delle politiche di comunicazione.
Qui sono delle situazioni da arlecchino: un soggetto che ha il logo grande
messo in basso, un altro che ha il logo piccolo messo in alto… Questo
avviene dove non esistono delle regole, dei comuni riferimenti. Ciò
non vuol dire che a comunicare debba essere solo l’ufficio di relazioni
con il pubblico. Vuol dire però che qualcuno deve pur definire
l’identità visiva e comunicazionale dell’organizzazione. Non significa
che i dirigenti non debbano gestire il proprio personale, ma non significa
neppure che non debba esistere una politica aziendale di gestione del
personale, una politica datoriale di gestione del personale.
Il fatto che qualcuno gestisca le risorse umane, non
vuol dire fare come accade, e faccio l’esempio perché mi ha colpito
molto, quindi lo cito brutalmente, nella Regione Sardegna dove ci sono
16 RSU e 16 punti di contrattazione, perché ogni assessorato ha
la sua contrattazione: questo vuol dire che non c’è una politica
datoriale comune. Il problema, però, non è sindacale: io
non penso che il problema sia il sindacato. Io credo che il problema sia
datoriale e cioè che non ci sono datori di lavoro che si assumono
la responsabilità di essere datori di lavoro, e di comportarsi
in quanto tali.
Allora è chiaro che bisogna trovare un equilibrio.
Ed equilibrio che cosa vuol dire? Vuol dire che, da un lato, lo staff
deve avere la funzione di definizione di quali sono le regole, i criteri
di funzionamento, le politiche aziendali, oltre che la funzione di dare
supporto e aiuto alle linee. Dall’altro, invece, le linee devono effettivamente
esercitare la gestione. Questo, però, accade solo quando questi
professionisti sono effettivamente professionisti nelle funzioni di staff.
Io ho studiato in qualche modo quattro comunità
professionali che mi hanno molto colpito da questo punto di vista: quella
dei controllers (cioè quella dei controlli di gestione), quella
dei responsabili delle risorse umane, quella dei tecnologi e quella dei
responsabili degli uffici di relazioni con il pubblico. Quello che colpisce
di queste quattro nuove figure (nuove per la pubblica amministrazione)
è che si costruiscono un’identità del tutto bizzarra, qualcosa
che potremmo definire "l’identità di Zorro", di qualcuno
cioè che in qualche modo risolve i problemi di tutti. C’è
stata un’epoca in cui si diceva: "il problema è che bisogna
ascoltare la gente", allora si aveva l’URP che costruiva l’identità
del cittadino contro la propria amministrazione. C’è stato poi
l’atteggiamento tipico del direttore del personale, il quale diceva: "Io
ho fatto un sistema di valutazione bellissimo, ma quei dirigenti non mi
capiscono". Poi c’è l’ambiente dei controlli, dove si è
convinti che la cosa fondamentale è avere il controllo di gestione:
se non si parte dal controllo dei risultati non si può far niente.
E infine adesso è la stagione dei tecnologi, per cui "l’unica
cosa importante è l’e-governement".
Proviamo ad essere un po’ più equilibrati: esiste
un sistema organizzativo, in cui esistono diverse funzioni, diversi strumenti,
diverse risorse ecc.
Io ho l’impressione che quello che manca sia la visione
di sistema. E questa assenza di visione di sistema vuol dire, da una parte,
assenza di una figura di governo centrale e, dall’altra, la presenza di
queste figure di staff che non riescono ovviamente – perché nessuno
glielo spiega – a collocarsi all’interno di un sistema che non vedono.
E qui è il punto di debolezza. Il problema è avere delle
organizzazioni che funzionino. E le organizzazioni funzionano se si riescono
a governare in modo sistemico. Devono funzionare i diversi attori, i diversi
sistemi dei ruoli.
L’aspetto negativo nella relazione tra i diversi ruoli,
allora, è che i dirigenti spesso non li riconoscono. Perché
il dirigente deve riconoscere un direttore del personale se questi non
è capace di fare il suo mestiere? O perché un dirigente
deve riconoscere un responsabile dell’ufficio di relazioni con il pubblico
e far fare a lui la comunicazione, se quello non ha mai fatto una campagna
di comunicazione in vita sua? E’ chiaro: se quello mi fa fare un sistema
di valutazione del mio personale, sistema che mi fa creare conflitto con
i miei, perché lo devo riconoscere?
Il problema è che queste figure di staff devono
diventare professionisti veri, capaci di fare il loro mestiere. Perché
nelle imprese private questi funzionano? Anzitutto, certamente, perché
hanno un problema di potere, ma anche perché sono capaci di fare
il loro mestiere.
In un’azienda un dirigente di settore può rivolgersi
al suo ufficio marketing dove trova qualcuno che gli sa dare una dritta
su come fare un piano o una strategia di comunicazione. Se invece un signore
dei Lavori Pubblici va da un responsabile dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, a volte non si trova a che fare con un signore capace, anche
se c’è una legge che dice che i preposti all’Ufficio con il Pubblico
sono professionisti della comunicazione ecc. ecc. ma non è detto
che lo siano davvero. E ciò vale anche per il responsabile del
personale: non è detto che sia effettivamente un professionista
della gestione delle risorse umane. Quindi, se vogliamo avere una buona
relazione tra lo staff e la line il problema è quello di costruire
delle professionalità, delle persone capaci, dei dirigenti che
siano capaci di fare i dirigenti e dei responsabili degli staff che siano
capaci di fare i responsabili degli staff.
Un’ultima questione che volevo toccare è quella
relativa ai sistemi che io chiamo "sistemi di supporto direzionale".
Sono appunto quei sistemi che i professionisti delle staff mettono a disposizione
delle linee per decidere, per dirigere: quindi sono il controllo di gestione,
il sistema di valutazione del personale e così via.
Credo che qui ci sia un problema di presupposti organizzativi,
l’hanno detto tutti: lo diceva Cacopardi, lo diceva Dente. Noi abbiamo
delle organizzazioni che non sono organizzate per processi, ma che al
contrario sono frammentate. Ma se io non ho una visione del controllo
abbastanza ampia da poter considerare quello un obiettivo, io ho degli
obiettivi molto stretti che fingo di misurare, ma che non sono veri obiettivi.
Quindi c’è un problema proprio di presupposti organizzativi. Ma
prima ancora di questo, credo che ci siano dei presupposti di tipo culturale.
I sistemi di supporto alle decisioni devono servire per
decidere: non è che ci sia il più bello e il più
brutto, c’è quello più utile e quello meno utile, c’è
quello che serve e quello che non serve, quello che va bene per quel tipo
di organizzazione e quello che non va bene. Attenzione a costruire dei
sistemi che vanno bene sempre, attenzione a piegare l’organizzazione agli
strumenti: noi dobbiamo costruire degli strumenti utili per l’organizzazione
e non viceversa. Altrimenti, facciamo quello che è stato fatto
durante gli anni 80, cioè il technology-dreaming, vale a dire l’essere
guidati dalla tecnologia: piegavamo l’organizzazione alla tecnologia anziché
utilizzare in modo intelligente la tecnologia per governare le organizzazioni,
quindi come strumento per le organizzazioni. Qui stiamo facendo esattamente
lo stesso tipo di errore. Sembra che noi dobbiamo adattare le organizzazioni
agli strumenti di valutazione.
Ma la valutazione, prima ancora di essere difficile da
un punto di vista tecnico, è difficile de un punto di vista psicologico,
cioè dal punto di vista dell’assunzione della responsabilità
di voler davvero valutare.
Un’ultima cosa, una cosa che mi sembra abbastanza importante,
è che in realtà i sistemi di valutazione, che io continuo
a chiamare sistemi di supporto alle decisioni, non sono delle macchine,
degli arbitri che danno la risposta.
Non è il sistema di valutazione che vi dice chi
deve andare a far l’incarico. Il sistema di valutazione vi dà delle
informazioni, dopo di che ci sarà qualcuno che decide, rispetto
anche alle informazioni date dal sistema di valutazione, chi è
più adeguato a quel tipo di incarico. Lo so che questo è
un po’ difficile da accettare, però guardate che in nessuna organizzazione
esiste la macchinetta nella quale io metto i dati e quella mi tira fuori
il risultato, la retribuzione, la carriera. Questa idea che il sistema
di valutazione è una roba che serve per fare la carriera, per gestire
le retribuzioni, per capire chi licenziare, è un’idea folle. Anzitutto
ha un problema: di essere multi-finalità, ma non esistono strumenti
multi-finalità, perché se io devo valutare un dirigente
per capire quali percorsi di formazione fargli fare posso anche essere
molto soggettivo, ma credetemi, se lo devo valutare per capire se licenziarlo
o no, probabilmente di qualche dose di oggettività avrò
bisogno. E così anche se in gioco ci sono i suoi quattrini, la
sua retribuzione: difficilmente acconsentirà ad una valutazione
estremamente soggettiva, per quanto è chiaro che bisogna accettare
che la valutazione di per sé contiene un elemento di soggettività.
C’è un margine di soggettività, e in questo senso non possiamo
pensare che ci siano delle macchine che valutano: la soggettività
è intrinseca ad ogni processo di valutazione.
Quindi si tratta di sistemi che vanno definiti come sistemi
che servono per decidere, ma non possiamo spogliare il manager della soggettività
della decisione, perché il ruolo fondamentale del manager è
assumere delle decisioni.
Un’ultima considerazione che volevo fare, forse abbastanza
banale, e che tuttavia se ci guardiamo indietro, di strada ne è
stata fatta. Io credo che la legislazione, appunto, sia molto avanzata,
anche se i risultati sono diversi nonostante la legislazione avanzata.
Se ci guardiamo indietro, ci accorgiamo a pelle che la legislazione italiana
è cambiata e sta cambiando, in questi dieci anni. Non so se sta
cambiando nel bene o nel male, ma so che sta cambiando. Dobbiamo tutti
quanti capire che il cambiamento non è un evento, non è
una cosa che avviene una volta e lì si risolve. Il cambiamento
è un processo, è un percorso. Le leggi hanno avuto un loro
valore simbolico e hanno avuto anche il pregio di far parlare, di far
discutere, di far capire che comunque il cambiamento non è una
cosa per cui qualcuno si è alzato al mattino e ha detto "bisogna
cambiare", ma è un’esigenza ed è anche un aspetto positivo,
se questa società si vuole muovere. Ecco, da questo punto di vista,
se ci guardiamo indietro di strada ne è stata fatta. Oggi la consapevolezza
che si deve cambiare, che si può cambiare, che si può andare
verso una certa direzione, è una consapevolezza che esiste.
Allora credo sia giusto riflettere sul fatto che è
vero che queste norme non sono state attuate, che a volte sono anche velleitarie,
però è vero anche che hanno messo in moto un meccanismo,
un comune sentire, che probabilmente sta creando qualcosa di utile, soprattutto
sotto il profilo culturale. Grazie.
TARDIOLA:
Grazie, condivido molto ciò che è stato
detto da Bonaretti, che per altro mi rimanda a delle discussioni fatte
ieri pomeriggio ad un convegno, in occasione della presentazione di un
libro del prof. Battistelli. In questo libro si parla della cultura dell’amministrazione
in bilico tra l’innovazione realizzata, la trasformazione realizzata e
la retorica dell’innovazione. Credo che tutti ci sentiamo, o ci siamo
sentiti negli ultimi anni, in parte agenti di innovazione e di cambiamento,
ma anche imbevuti di una retorica che ci fa spesso parlare in un certo
"managerialese". Proprio per questo mi sembra molto opportuno
l’intervento della Consigliere Chiarotti, che ci consente uno sguardo
sul passato e su quello che è accaduto nell’attuazione del sistema
di ruolo unico.
Aggiungo solo una cosa: tra i documenti che voi avete
non c’è il referto della Corte dei Conti, che è un documento
molto recente e che troverete nei prossimi giorni nello spazio "documenti"
del sito dell’Associazione. L’indirizzo è: allievisspa.unit.
CHIAROTTI:
Io ho qualche difficoltà a organizzare l’intervento,
dopo quello che ho sentito e per il ruolo che svolgo. Io sono Magistrato
della Corte dei Conti, di quell’organismo di controllo sopravvissuto alla
rivisitazione dei controlli esterni così profonda degli anni 90,
cui faceva riferimento il prof. Dente e che dovrebbe svolgere un ruolo
sicuramente diverso da quello che in passato svolgeva, sia sul fronte
del controllo preventivo di legittimità su atti, che tuttora ci
è chiesto di svolgere, sia sul fronte più attuale del controllo
successivo sulla gestione delle risorse dello Stato.
Personalmente, su questa materia della riforma della
dirigenza pubblica e del ruolo unico, mi sono occupata dell’uno e dell’altro
versante. Fino al dicembre 2000 sono stata assegnata al controllo preventivo
di legittimità sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri
e in quella veste ho controllato tutti i decreti di conferimento di incarico
dirigenziale ai dirigenti di prima fascia, che sono emanati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Dal 1 gennaio 2001 mi sono invece occupata
del controllo sulla gestione delle amministrazioni e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ma come controllo successivo, e in questa
veste mi è stata assegnata l’indagine sulla gestione del ruolo
unico della dirigenza, della quale brevemente vi parlerò, e che
per altro non è la prima che è stata fatta dalla Corte,
in quanto segue e completa una precedente indagine deliberata nel 2001
che aveva dato conto della primissima attuazione della riforma.
Si è ritenuto utile riprogrammare quest’indagine
per verificare, a completamento delle verifiche iniziate e già
avviate, l’intero percorso di attuazione della normativa, nella supposta
permanenza della vigenza della normativa. In corso d’opera le cose stanno
cambiando e non so di quanta utilità possa essere quello che vi
dirò dal momento che si riferisce evidentemente ad un periodo storico
non solo concluso, ma che forse non avrà un seguito nel futuro,
perché cambiando la normativa, come sembra ormai di prossima realizzazione,
tante cose probabilmente non sarà utile considerare.
In ogni caso, la nostra verifica si è conclusa
all’agosto – autunno 2001. Noi abbiamo avuto la possibilità di
accedere direttamente a tutti i provvedimenti in nostro possesso e abbiamo
interloquito con le amministrazioni, soprattutto con l’amministrazione
che gestisce il ruolo unico e quindi con tutte le amministrazioni dello
Stato, impresa non facilissima.
Questo perché abbiamo verificato che le amministrazioni
non conoscono benissimo se stesse, neanche quell’amministrazione che avrebbe
dovuto gestire questa macchina, con un compito in effetti estremamente
gravoso, e che si è trovata effettivamente, per lo meno nella fase
di avvio, in discreta difficoltà.
Brevemente, vi posso dire quello che è contenuto
nella relazione.
Noi abbiamo tentato, cioè abbiamo facilmente dato
conto dell’evoluzione della nostra giurisprudenza. Più volte la
nostra sezione di controllo preventivo di legittimità si è
dovuta occupare della legittimità dei provvedimenti di conferimento
di incarico e di atti di indirizzo (circolari, direttive) emanati sull’argomento.
Abbiamo cercato di esaminare le variazioni, le innovazioni normative che
nel periodo di riferimento hanno inciso direttamente o indirettamente
sul ruolo unico e che ci hanno portato a verificare come, in realtà,
questo istituto nel quale si riponevano da parte del legislatore e da
parte di tutti noi grandi aspettative, man mano ha perso di significato
in senso numerico, rispetto ai soggetti riguardati, poiché si è
assistito ad una progressiva erosione del numero dei soggetti che al ruolo
unico fanno capo, in quanto più amministrazioni ne sono fuoriuscite.
D’altronde, parimenti, è di gran lunga cresciuto il numero, la
consistenza numerica di dirigenze che al ruolo unico non hanno mai fatto
capo, ma che pur sempre sono dirigenze dello Stato (faccio riferimento
in particolare alla carriera di prefettura del ministero dell’Interno),
e che essendo enormemente cresciute nei numeri, appunto, hanno fatto lievitare
la dirigenza di amministrazione statale non facente parte del ruolo unico.
Quindi, riassumendo, il ruolo unico diminuisce da una parte, le dirigenze
non contrattualizzate aumentano nei numeri dall’altra. E’ facile capire
le conseguenze del fenomeno.
Visto questo, abbiamo con un discreto sforzo cercato
di ricostruire i numeri del ruolo. Sembrerebbe la cosa più facile
del mondo, ma, ahimè, come dicevo l’amministrazione con la quale
interloquivamo non ne era a conoscenza. E’ anche vero che si è
assistito nell’ultimo biennio ad una riorganizzazione continua delle amministrazioni,
ancor prima dell’attuazione del decreto legislativo 300, che effettivamente
ha reso estremamente difficile stare al passo della riorganizzazione delle
strutture.
Abbiamo cercato di fare quello che era possibile fare
e siamo arrivati a delle conclusioni che sono sicuramente parziali, perché
esiste il fenomeno degli uffici di diretta collaborazione, recentemente
riorganizzati nella nuova veste che da un anno a questa parte la normativa
gli ha confezionato, per i quali, tuttavia, la tecnica legislativa usata
è estremamente difficile nella lettura e quindi nell’applicazione.
Questa è una cosa che abbiamo ritenuto di censurare poiché
non consente allo stato attuale di quantificare con precisione i posti
di funzione dirigenziale relativi a quelle funzioni.
Comunque, da questa sia pur parziale ricostruzione è
emerso un dato che ci sembra di qualche significato. Pur assistendo ad
una progressiva dismissione da parte dello Stato di competenze di amministrazione
attiva in favore delle regioni e degli enti locali, e pur assistendo invece
alla crescita e all’affermarsi di strutture organizzative nuove, mi riferisco
alle agenzie (che solo in minima parte sono realmente costituite e operanti,
ma che comunque tuttora esistono nelle previsioni normative e che si presuppone
dovrebbero essere di qui a poco implementate), i numeri della dirigenza
in realtà crescono e non diminuiscono, per lo meno i numeri della
dirigenza generale. Non altrettanto può dirsi della dirigenza di
seconda fascia, perché per la necessaria invarianza della spesa,
evidentemente si è dovuto tagliare sui posti di seconda fascia.
Certamente i posti di funzioni di prima fascia, nonostante queste due
circostanze che vi ho riferito, sono in crescita.
Dopo di che, il nostro compito è stato quello
di verificare, a tre anni dall’entrata in vigore della nuova normativa,
il suo grado di attuazione, pur nella consapevolezza che tre anni per
una riforma di questo tipo sono poco per fare delle valutazioni critiche
che siano realmente critiche, perché riguardo ad una trasformazione
di questo tipo, epocale, ha poco senso verificare dopo due anni se c’è
stata o non c’è stata. Non poteva esserci, almeno per quello che
sembra a noi. O meglio, non poteva esserci se non in misura molto limitata
e con i limiti che noi abbiamo creduto di vedere. Limiti che naturalmente
rileviamo con questa premessa, scontando appunto il fatto che forse diversamente
non avrebbe potuto essere.
In corsa le cose stanno cambiando, forse troppo presto
perché si possa dire: questo non ha funzionato, quello non è
andato bene. In ogni caso, le verifiche che abbiamo fatto ci hanno portato
a vedere che l’individuazione degli obiettivi, che è sicuramente
difficoltosa con riguardo ad alcune specifiche funzioni, è sicuramente
inadeguata nei singoli contratti. E’ sicuramente inadeguata, ma anche
qui forse non era facile, in una fase di avvio, fare diversamente.
Uno sforzo sicuramente le amministrazioni l’hanno compiuto
nel tempo, perché un progressivo miglioramento della qualità
si ravvisa, come si ravvisa ancor prima negli atti programmatici di indirizzo
dell’autorità politica: le direttive - che inizialmente davvero
di direttiva non avevano nulla - stanno negli anni acquisendo una certa
maggiore dignità.
Poi c’era da verificare il problema dei termini: uno
dei principi della normativa di riforma della dirigenza era quello di
un’auspicabile rotazione negli incarichi. Questo naturalmente presupponeva
che all’atto di conferimento degli incarichi si ponesse mente all’obiettivo
e quindi, nell’assegnazione dei termini, si tenesse conto di rendere effettivamente
possibile questa rotazione, laddove ritenuta necessaria e opportuna. Esaminando
la prima attuazione, si è visto che così non è stato:
ai singoli incarichi sono state attribuiti i termini di scadenza più
diversi, che in alcuni casi consentono anche una certa rotazione, ma sicuramente
non è stato pensato un disegno finalizzato all’attuazione di questo
principio.
Ci siamo occupati quindi del meccanismo dello spoils
system, andando a verificare che uso ne era stato fatto nelle due occasioni
nelle quali si è attivato nell’arco di riferimento della nostra
indagine. Anche qui abbiamo avuti risultati diversi: in occasione di un
cambio di governo e con il succedersi quindi di un indirizzo politico
molto diverso, si è fatto un uso molto maggiore dell’istituto,
come sembrerebbe essere fisiologico, anche se rimangono tutte le perplessità
sui modi e sulle motivazioni. Infatti, se è vero che lo spoils
system non va assolutamente censurato, è vero però anche
quello che si riscontra: cioè che in nessuna sede, almeno di quelle
a noi note, si dà conto del perché del cambiamento, che
pur deve attenere giustamente al rapporto fiduciario, ma sicuramente deve
anche tener conto delle capacità professionali della persona che
sostituisce chi viene ritenuto evidentemente non gradito sia dal punto
di vista fiduciario sia, forse, anche dal punto di vista delle capacità
professionali.
Di questo, nei provvedimenti di revoca degli incarichi,
da noi controllati, non si ritrova la minima traccia.
Altro fenomeno che abbiamo tentato di ricostruire con
grande fatica è quello del collocamento dei dirigenti cui non è
stato conferito alcun incarico a disposizione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Questa è una previsione che sconta sicuramente una
patologia del sistema, e che quindi è stata introdotta per far
fronte a situazioni contingenti, come dice tra l’altro la stessa norma
del d.p.r. 150, e destinate a risolversi progressivamente in tempi abbastanza
ravvicinati.
Ora, il fenomeno non è un fenomeno la cui entità
numerica sia così consistente: sappiamo che al 31 agosto 2001 sono
transitati nella posizione di disposizione una trentina di dirigenti di
prima fascia e una settantina di dirigenti di seconda fascia (dico "transitati",
perché alcuni infatti ne sono rapidamente usciti). La permanenza
media, però, non è brevissima e soprattutto, quello che
più stupisce, è che comunque nel periodo di permanenza nella
posizione di disposizione molti di questi dirigenti non hanno avuto alcuna
utilizzazione, neanche l’utilizzazione estemporanea cui fa riferimento
l’art.6 comma due del d.p.r. 150.
Di questi dirigenti, pochi sono riusciti a ricollocarsi
su posti di funzione, quindi quello che si verifica è che si riscontra
un fenomeno non ampio per quando riguarda i numeri, ma sicuramente connotato
da una grossa rigidità: chi viene a trovarsi in questa situazione,
difficilmente ne viene fuori. Al di là di tutti i discorsi di mobilità
che ho sentito, ad oggi di questa mobilità non abbiamo avuto riscontro
nell’attuazione pratica della normativa.
Altro fenomeno che abbiamo esaminato è quello
del ricorso agli estranei al ruolo unico per lo svolgimento di funzioni
del ruolo. Qui si è fatto uso, nei limiti consentiti della previsione
normativa, prevalentemente di professionalità tecnico-economiche
che evidentemente è meno facile rinvenire tra i dirigenti che fanno
capo al ruolo, con il riconoscimento di retribuzioni molto diversificate
tra loro, sulle quali non siamo in grado di esprimere valutazioni perché
scontano le condizioni del mercato, le professionalità possedute,
che non spetta a noi di valutare. In ogni caso abbiamo riscontrato retribuzioni
non sempre correlabili al livello del posto di funzione conferito che,
se di vertice (mi riferisco ai capi dipartimento, ai segretari generali
e agli incarichi del comma 3) sicuramente prevede una retribuzione più
elevata. Non sempre, nel caso del riconoscimento di incarico ad estraneo,
si rinviene questa corrispondenza, cioè trattamento economico più
elevato a fronte di incarico di livello più elevato. E’ anche vero
che le retribuzioni più elevate vengono corrisposte nelle amministrazioni
economico-finanziarie, che anche per i dirigenti del ruolo si mostrano
più ricche.
Altro oggetto di verifica è stata l’analisi del
trattamento economico. Il trattamento economico, lo sapete tutti ed è
inutile che ce lo ripetiamo, vede privilegiata la parte del trattamento
fondamentale e, nella parte dell’accessorio, la parte di posizione. Alla
componente di risultato, invece, è riservata tuttora una minima
incidenza, e questo per la mancanza, in realtà, di un meccanismo
di valutazione che sia oggettivamente degno di questo nome, per cui risulta
difficile andare a dire al singolo dirigente "per il risultato che
non sono in grado di misurare a te do il 50%, a quell’altro invece il
20%". Anche qui, con l’implementazione di meccanismi di valutazione
un po’ più raffinati si assiste ad una modifica nel rapporto tra
le componenti della retribuzione. Di certo tuttora esiste un grosso sbilanciamento
tra i trattamenti economici riconosciuti nelle diverse amministrazioni
che al ruolo unico fanno capo, nel senso che la nota ricchezza di alcune
amministrazioni continua ad essere tale, a fronte della nota povertà
di altre amministrazioni. Per ovviare a questa situazione, nei limiti
in cui è giusto farlo (perché non c’è scritto da
nessuna parte che tutti debbano avere la stessa retribuzione, però
dovrebbero esserci delle valide ragioni perché questo non sia),
il Ministero del Tesoro e la Funzione Pubblica stanno ponendo in atto
una serie di misure - in occasione della ripartizione dei 40 miliardi
stanziati dalla finanziaria 2001 per l’incremento del trattamento accessorio
dei dirigenti di prima fascia - che tendono ad una relativa perequazione
delle situazioni. E’ un fenomeno che si sta verificando con una certa
lentezza, ma che comunque dimostra come il dettato normativo - che per
la verità lo impone - sia oggetto di attenzione da parte delle
amministrazioni competenti.
Infine c’è il discorso, su cui non mi dilungo,
dei sistemi di valutazione che, come è stato già detto da
molti, in effetti sono ancora insoddisfacenti, anche se, ripeto, sia nelle
direttive e negli atti programmatici politici, sia nei provvedimenti dell’autorità
amministrativa, si assiste ad un progressivo miglioramento e a un progressivo
affinamento del discorso. Ci capitava da ultimo di vedere la direttiva
del Ministro dei Beni Culturali per il 2002 che in effetti contiene una
batteria di indicatori piuttosto raffinata e copre tutto l’arco di competenze
del ministero. Questo denota come, in quella come in altre amministrazioni
(ne cito alcune: l’Interno, la Giustizia, la stessa Presidenza) sicuramente
ci si sta muovendo nel senso di un miglioramento e di una maggiore attenzione
al fenomeno.
Altro non vi direi, anche se qualche spunto per alcune
osservazioni conclusive mi è venuto dagli interventi di chi mi
ha preceduto. Sentivo che qualcuno chiedeva se effettivamente esista un
curriculum dei dirigenti. Ecco, in realtà esiste: i dirigenti,
tutti loro, sicuramente sono stati chiamati dalla Funzione Pubblica a
esibire un curriculum, ma purtroppo questo non è traccia compiuta
nella banca dati del RUD, che in realtà è una banca dati
piuttosto limitata. I curriculum sono quelli che sono, ma sono lì,
tentativi forse rozzi, ma che comunque scontano il cambiamento epocale
cui si faceva riferimento e che dobbiamo prendere come tale in queste
osservazioni che tutti noi stiamo facendo. Non so quanto di meglio si
sarebbe potuto fare. Noi abbiamo creduto di dare il nostro apporto cercando
di evidenziare, comunque e in ogni caso, gli aspetti critici in senso
collaborativo, che è poi quello che ci si richiede.
TARDIOLA:
Grazie, è stato molto utile questo contributo.
Se posso fare una piccola osservazione, direi che la vicenda del RUD rappresenta
forse un caso di scuola per quanto riguarda la differenza tra un esercizio
progettuale - un ruolo unico per i dirigenti - e la percezione che l’ambiente
in cui quest’esercizio viene effettuato ha dei suoi risultati. Sicuramente
su questo hanno inciso anche degli elementi cui faceva riferimento il
consigliere Chiarotti, ad esempio quella scarsa mobilità, seppure
in una percentuale bassa, di dirigenti che hanno perso l’incarico.
Forse c’è un ulteriore elemento ancora che potrebbe
richiamarsi, ed è questo: in un sistema ormai divenuto bipolare
con l’alternarsi di maggioranze, il vincitore di turno si sente titolare
di una potestà di riformare a sua volta, e talvolta questa esigenza
prevale sul dispiegarsi di tempi che permetterebbero invece la valutazione,
l’impatto di un processo di trasformazione che non può essere fatto
col contingentamento.
Andiamo verso l’ultima parte dei nostri lavori. Passo
la parola a Domenico Iaria, che credo ci parlerà anche dei riflessi
degli assetti giurisprudenziali emersi recentemente. Anche all’inizio
di quest’anno l’ordinanza della Corte Costituzionale confermava un orientamento
che andava emergendo e che riguarda direttamente il tema degli incarichi.
DOMENICO IARIA:
Grazie. Io vi intratterrò brevemente sui problemi
relativi alla tutela del dirigente nei confronti del suo datore di lavoro
pubblico, in riferimento alle controversie che possono sorgere nel momento
del conferimento degli incarichi dirigenziali.
In questa breve illustrazione dei problemi naturalmente
dovrò volare molto più basso rispetto a chi mi ha preceduto,
quindi non vi parlerò dei massimi sistemi, e necessariamente dovrò
attenermi a categorie giuridiche abbastanza tecniche, confidando che l’uditorio
sia prevalentemente composto da laureati in giurisprudenza di modo che
possano più agevolmente seguire il mio discorso. D’altra parte
anche i dirigenti, che giuristi non sono, devono avere un minimo di conoscenze
di carattere giuridico per poter gestire il loro personale.
Tutte le problematiche emerse in giurisprudenza relative
a questo problema scontano la natura ibrida della procedura di conferimento
dell’incarico. Perché ibrida? Perché la procedura di conferimento
ha una doppia veste: se la procedura di conferimento viene vista dalla
parte del dirigente, cioè dalla parte di colui che aspira all’incarico
o che riceve l’incarico o che vuole mantenere l’incarico, l’atto di incarico
è un atto di gestione del rapporto, anzi è il principale
atto di gestione del rapporto. Essere dirigente, ma senza avere un incarico,
ha ben poco senso, quindi l’atto di conferimento viene vissuto in termini,
diciamo così, lavoristici.
Lo stesso atto di incarico e la stessa procedura di incarico,
visti viceversa da chi conferisce l’incarico, assume una colorazione diversa
perché in questo caso la procedura di incarico è uno strumento
per l’attuazione di un certo indirizzo di politica amministrativa. Quindi,
io politico fisso determinati obiettivi e individuo il dirigente che ritengo
più adatto al raggiungimento di quegli obiettivi. In questa logica,
pertanto, l’atto non ha più una connotazione lavoristica, ha una
connotazione politico-amministrativa. La procedura di incarico è,
chiaramente, in questa prospettiva, una procedura di carattere pubblicistico.
Questa ambiguità del doppio angolo visuale si
riflette nella struttura della procedura, perché c’è una
fase unilaterale di conferimento dell’incarico e poi c’è una fase
consensuale nella quale, de iure condito quanto meno, viene stabilito
il contenuto dell’incarico. Dicevo de iure condito perché
la legge di riforma all’esame del Parlamento sposta, come vedremo, un
po’ i termini della questione.
In presenza, quindi, di questa fattispecie complessa,
cioè l’atto di incarico–contratto di incarico, studiosi del diritto
e giudici si sono affannati a cercare una difficilissima quadratura del
cerchio. Sono state prospettate varie teorie più o meno cervellotiche
(e io ammetto che nei miei scritti ho sostenuto tesi ancora più
cervellotiche di altre), che grosso modo possono essere in questa sede
semplificate in questo senso: se si ritiene che prevale il momento pubblicistico
- la fase dell’atto di incarico - sostanzialmente abbiamo un qualche cosa
che somiglia alla procedura di evidenza pubblica. E cioè, come
individuo l’affidatario di un certo appalto, quindi individuo un prestatore,
così in questo caso c’è una procedura pubblicistica, ancorché
più o meno semplificata, per individuare il dirigente da incaricare.
Dopo di che il contratto svolge soltanto una funzione di carattere accessorio,
ma in realtà il fulcro della procedura è la prima parte,
la procedura pubblicistica. Il riflesso, in termini giurisdizionali, può
essere di varia natura, però indubbiamente se l’atto di incarico
è un atto pubblicistico, chi lo riceve è titolare di un
interesse legittimo e dovrebbe quindi conoscere dell’eventuale vertenza
il giudice amministrativo, a meno che non si ritenga che il giudice del
lavoro abbia nella materia una giurisdizione esclusiva.
L’altra prospettiva è, viceversa, quella di ritenere
che l’atto di incarico svolga una funzione poco più che dichiarativa,
e cioè che l’incarico vero e proprio venga fatto col contratto
di incarico. L’atto di incarico – che sia anteriore, contestuale, successivo
– in questo caso serve a rendere pubblico che un certo dirigente è
stato incardinato in un certo posto, ha assunto una certa titolarità
di un ufficio dirigenziale. In questa logica, quindi, l’atto unilaterale,
abbia o meno natura pubblicistica, è un atto di investitura nella
titolarità dell’ufficio, ma non è l’eventuale oggetto di
contenzioso: oggetto di contenzioso è il contratto di incarico.
In questa prospettiva chiaramente ci si colloca in una logica giuslavorista,
per cui oggetto del contenzioso è il contratto e si discuterà
se l’aspirante all’incarico ha diritto o meno di conseguirlo, se colui
che è preposto e che ha ottenuto un certo incarico ha il diritto
di mantenerlo e quindi ha diritto di contestare l’eventuale provvedimento
di revoca (che in realtà non è una revoca ma è una
risoluzione del contratto).
Quindi, se ricostruisco il tutto in chiave contrattuale,
la logica deve portarmi ad una soluzione giurisdizionale rivolta ad attribuire
il contenzioso al giudice del lavoro. Se viceversa scindo la procedura
o comunque do una certa rilevanza al momento unilaterale del conferimento
dell’incarico, e ritengo che questo atto unilaterale sia anche un provvedimento
amministrativo, devo arrivare a sostenere o che rimane una giurisdizione
del giudice amministrativo sugli atti di incarico, ovvero che l’art. 63
del t.u. 165/2001 (ex art. 68 del decreto 29/1993), laddove attribuisce
al giudice del lavoro tutte le controversie in materia di incarichi dirigenziali,
intende attribuire al giudice del lavoro una giurisdizione piena. La questione,
come voi sapete, è stata anche oggetto di incidenti di costituzionalità
perché un giudice del lavoro, sposando questa tesi, dubitava di
essere il giudice naturale, in questo caso, degli interessi legittimi,
sostenendo che il giudice naturale degli interessi legittimi dovesse essere
il giudice amministrativo, e che quindi lui non poteva conoscere di questi
atti amministrativi.
La Corte Costituzionale ha dato una soluzione abbastanza
pragmatica, sostenendo che questo giudice non aveva ragione di porsi quei
dubbi perché il giudice ordinario può conoscere anche di
atti amministrativi e conseguentemente, se atti amministrativi ci sono,
ne ha cognizione.
La sentenza della Corte, però, non è entusiasmante,
come molto spesso accade, perché il problema non era tanto avere
un’affermazione di carattere ipotetico (cioè l’affermazione per
cui, ammesso che vi sia un atto amministrativo, il giudice ordinario ne
può conoscere); occorreva invece che la Corte prendesse finalmente
posizione e ci dicesse se era atto amministrativo oppure no, e soprattutto
doveva dirci che razza di cognizione aveva il giudice ordinario. Questo
perché anche se attribuisco giurisdizione esclusiva al giudice
ordinario, non è irrilevante la natura giuridica dell’atto, in
quanto, se è un atto amministrativo, il giudice ordinario ne potrà
conoscere come attualmente ne conosce il giudice amministrativo, quindi
dovrà verificare se quest’atto di conferimento è viziato
da violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Se, viceversa,
è un atto unilaterale datoriale, chiaramente non potrà applicare
queste tre categorie, ma dovrà verificare se questo atto è
conforme al contratto collettivo, è conforme all’art. 19 del decreto
29, è conforme a principi lavoristici, quali correttezza, buona
fede ecc.
La Corte invece su questo punto è abbastanza criptica,
e soprattutto è criptica sui poteri del giudice, perché
è vero che la Corte Costituzionale mi dice che il giudice ordinario
può disapplicare, ma ormai sappiamo che la disapplicazione vuol
dire tante cose. Noi abbiamo studiato sui manuali di diritto amministrativo
o di procedura civile che la disapplicazione non è mai disapplicazione
diretta, perché disapplicazione diretta significa disapplicazione
dell’atto oggetto del contendere. Invece, già la disapplicazione
dell’atto presupposto rilevante nel giudizio di lavoro, previsto dall’art.
63 del testo unico, non è disapplicazione indiretta ma è
disapplicazione diretta. Tuttavia in quel caso si ha comunque che dall’atto
presupposto (in ipotesi, pianta organica, se per esempio viene modificata
la pianta organica) deriva un effetto sul rapporto di lavoro in termini
di mobilità, licenziamento del dipendente. In quel caso si dice:
il giudice ordinario può conoscere dell’atto datoriale e può
conoscere, ai fini della disapplicazione, dell’atto presupposto. Ed è
una disapplicazione pur sempre diretta, perché in realtà
non vengono addotti vizi dell’atto di mobilità o dell’atto di licenziamento,
ma si contesta la legittimità, la correttezza dell’atto presupposto.
Ma in questo caso, laddove il giudice ordinario abbia
cognizione sull’atto di incarico, e l’atto di incarico sia un provvedimento
amministrativo, non è nemmeno più un problema di disapplicazione
indiretta o diretta: è una disapplicazione direttissima, nel senso
che l’oggetto del contendere è l’atto di incarico, per cui o lo
si toglie di mezzo o non lo si toglie di mezzo, è inutile parlare
di disapplicazione.
Tutto ciò cosa significa? Significa che, se si
ritiene che il giudice ordinario abbia cognizione diretta, si deve arrivare
a sostenere quello che, per la verità con qualche personale perplessità,
mi sembra sia adesso inevitabile sostenere, cioè che il giudice
ordinario possa annullare l’atto amministrativo. D’altra parte, il giudice
ordinario annulla atti amministrativi in tante altre materie, basti pensare
a tutte le sanzioni amministrative della 689, tanto per esemplificare.
Tutto questo discorso, però, vale a condizione
che questo atto sia un atto amministrativo, cosa della quale io sinceramente
ho sempre dubitato sposando quindi tesi giuslavoristiche, forse per sfuggire
alla mia natura di avvocato amministrativista. Però adesso, leggendo
la nuova formulazione dell’art. 19, vedo che il legislatore in riferimento
a questa fattispecie parla di provvedimento di incarico, e nel provvedimento
di incarico c’è tutto: c’è l’oggetto, c’è la durata,
ci sono gli obiettivi, c’è tutto. Il contratto è un contratto
che accede al provvedimento e nel quale si parla soltanto degli aspetti
economici. E allora, in questo caso si potrebbe continuare a ragionare
in una logica giuslavoristica e dire "sì, si è scritto
provvedimento, però bene o male, anche la legge 604/1966 sui licenziamenti
parla di provvedimenti di licenziamento ma sono atti palesemente ed indiscutibilmente
privatistici". Tuttavia, se in realtà si vanno a ricercare
le intenzioni più o meno condivisibili del legislatore, probabilmente
si è voluto effettivamente provvedimentalizzare in senso pubblicistico
questa procedura di incarico, depotenziando il momento contrattuale, il
momento negoziale. In questa logica, se veramente la norma passa così
e dovesse essere interpretata così, riterrei che, laddove si voglia
continuare a mantenere concentrata la tutela in un unico giudice - come
auspicherei - il giudice ordinario deve poter esercitare tutti i poteri
più adatti rispetto a questo atto, e quindi deve poter esercitare
la tutela costitutiva, cioè deve poterlo annullare.
D’altronde l’art. 63 ha una formula di "chiovendiana"
memoria laddove prevede che il giudice adotta tutte le decisioni più
congrue e più adatte alla natura del diritto da tutelare. In questo
caso, l’azione più congrua è un’azione costitutiva.
Questo mio discorso fino ad ora è stato un discorso
meramente formale, perché vi ho parlato di tutela da parte di un
giudice o da parte di un altro, di diritti tutelabili ecc. Si tratta però
di capire quali diritti sono effettivamente tutelabili.
Nella presentazione dell’intervento si faceva riferimento
anche a provvedimenti recenti - hanno parlato un po’ tutti i giornali
di un certo provvedimento giurisdizionale del tribunale di Cosenza, che
ad esempio aveva negato l’esistenza di un diritto all’incarico – per cui,
una volta accennato alle regole processuali, è opportuno fare due
o tre brevi considerazioni sugli aspetti sostanziali per capire se ha
senso parlare di tutela, cioè se c’è materia da tutelare.
Sicuramente, se ci si pone in una logica di spoils system
più o meno accentuata, le possibilità di tutela si attenuano.
E’ inutile raccontarci che "sì, però l’atto di conferimento
di incarico dirigenziale deve pur sempre essere motivato": quando
io devo scegliere, o la motivazione è comparativa, o non serve
a nulla, a meno che io non vada a preporre all’incarico una persona palesemente
senza titoli… altrimenti con un po’ di curriculum e quattro chiacchiere
riesco comunque a motivare la mia scelta. E questa è una scelta
politica: o di qua o di là.
Altro problema è quello di capire che relazione
c’è tra l’accesso alla dirigenza e l’accesso agli incarichi. Fino
ad ora si è ragionato col paradigma dell’impiego dirigenziale statale,
quindi è chiaro che si diventa dirigenti con un concorso, salvo
una ridottissima aliquota del 5%. Dopo di che, nell’ambito di persone
potenzialmente tutte in grado di fare il dirigente, si sceglie la persona
più adatta per la singola politica da attuare e si prepone il singolo
dirigente a un certo incarico per un certo periodo.
Ma l’esperienza statale non riflette più la realtà
complessiva, nel senso che la realtà regionale e la realtà
locale ci dà delle indicazioni totalmente diverse. Ci sono Comuni
che all’aliquota del 5% aggiungono uno zero e quindi gli incarichi conferibili
a esterni sono del 50%, non del 5%. E oltretutto, fino ad ora io potevo
avere l’arma di dire "vi è stata violazione di una norma generale
dell’ordinamento, gli enti locali devono rispettarla, le regioni devono
rispettarla" e comunque potevo fare riferimento a leggi-cornice,
principi generali ecc. Oggi, invece, dopo la riforma del titolo V non
posso nemmeno dir quello, perché è vero che con uno sforzo
nemmeno troppo titanico posso ritenere che l’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione faccia parte della macro materia
"ordinamento del lavoro", a maggior ragione dopo la privatizzazione,
e conseguentemente rientri nella materia "ordinamento civile"
e dunque rimanga attratta nella riserva di normativa statale. Ma il conferimento
degli incarichi, specie se lo colloco in una logica organizzativa pubblicistica,
non è coperto dal 117 primo comma della Costituzione: questa è
una materia nella quale lo Stato non può più dir nulla,
non può nemmeno più fissare principi generali, perché
non è nemmeno ricompresa tra le materie a competenza concorrente.
E’ materia di competenza esclusiva delle regioni, e non solo delle regioni:
è materia di competenza esclusiva di ciascun ente, quanto meno
di ciascun ente locale perché il 117 riconosce ambiti di autorganizzazione
sicuramente in questo senso. E allora anche il comune di Rocca Cannuccia
si stabilisce le regole sue, e stabilisce le cose più strane, non
a caso è apparsa su tutti i giornali l’iniziativa di qualche sindaco
che ha abolito la figura del segretario comunale. Quindi, se si può
abolire il segretario comunale, figuriamoci se non si può stabilire
che d’ora in poi i dirigenti io me li assumo tutti a contratto e non faccio
più un concorso.
In questa logica, allora, non riesco più a tenere
distinta la materia dell’accesso all’impiego dirigenziale dalla materia
del conferimento degli incarichi: diventano la stessa cosa, cioè
io divento dirigente nel momento in cui mi danno l’incarico. Io segnalo
questo problema all’attenzione di questa benemerita associazione di allievi
– ex allievi – della SSPA, un’associazione in cui uno, penso, auspichi
di perdere la legittimazione a parteciparvi, nel senso che si auspica
a diventare ex allievi. Io immagino, infatti, che gli appartenenti a questa
associazione hanno fatto un esame di ammissione a questa scuola, hanno
frequentato un corso più o meno duro con frequenza obbligatoria,
hanno fatto un concorso, insomma hanno lavorato sodo e hanno ottenuto
una qualifica dirigenziale, ed ora stanno combattendo per ottenere un
incarico che non sia alla prefettura di Lampedusa… e poi cosa succede?
Succede che se vanno in giro per l’Italia trovano migliaia di dirigenti
che non hanno mai fatto un concorso, che magari sono anche bravissimi,
per carità, però non hanno mai fatto un concorso.
Allora anche qui si tratta di una scelta: considerate,
ad esempio, che la maggior parte degli enti locali ha nel proprio regolamento
una norma che più o meno dice così: in materia di affidamento
degli incarichi, questi possono essere affidati con contratto a persone
che abbiano requisiti necessari. Punto. Poi c’è anche un’altra
norma, che dice: possono acquisire quest’incarico dirigenziale anche i
funzionari dell’ente stesso, privi di qualifica dirigenziale, i quali
nel momento in cui ottengono l’incarico fiduciario senza alcuna procedura
selettiva vengono collocati in una fantomatica aspettativa. Che è
un modo surrettizio per dare mansioni superiori per un periodo che va
oltre il termine di legge di sei mesi o un anno, raggiungendo periodi
di cinque anni, sette anni… forse a vita. Ecco, anche rispetto a questo
sistema si tratta di intendersi: posso farlo o non posso farlo? La Corte
dei Conti ci ha detto in alcuni suoi interventi che non si può
fare, ma purtroppo la Corte dei Conti ha una autorevolezza in ambito statale,
mentre in ambito locale l’autorevolezza, quanto meno in fase di controllo,
è modestissima.
Mi sembra che un argomento sul quale l’associazione potrebbe
riflettere sia proprio questo: per diventare dirigenti occorre un concorso
(o, più che un concorso, una procedura formativa) oppure no? Perché
altrimenti questo doppio canale è estremamente pericoloso, e finisce
anche per svuotare il ruolo di istituti come la SSPA, che aspira a diventare
un qualche cosa di analogo a quello che c’è a Parigi, però
poi soffre la concorrenza del sindaco di Rocca Cannuccia che dà
gli incarichi a chi gli pare.
E per quanto riguarda il processo formativo, io penso
che sicuramente il dirigente deve essere uno che necessariamente ha delle
capacità, deve saper gestire risorse ecc. Ma, soprattutto, deve
saper fare le cose, perché un dirigente che non è credibile
tra i suoi sottordinati perché non è capace di rivedere
il lavoro che viene fatto dagli altri, è un dirigente che non sa
fare il dirigente e che alla lunga farà un pessimo servizio. Per
saper controllare cosa fanno gli altri, bisogna saperlo fare. Cosa banalissima
e che viceversa viene dimenticata (non del tutto). Purtroppo nelle amministrazioni,
adesso, in questa impostazione un po’ retorica, si tende a valorizzare
l’aspetto manageriale sopra quello strettamente professionale. Viceversa,
io in questo senso voglio essere iperconservatore: prima uno deve imparare
a fare l’ingegnere capo del comune, poi si vedrà se saprà
anche coordinare il lavoro degli altri ingegneri e degli altri geometri.
Grazie. [185]
TARDIOLA:
La ringrazio e aggiungo solamente che, in risposta alla
sollecitazione, questo gruppo numeroso di dirigenti licenziati dalla SSPA
si è già cimentato sicuramente con le difficoltà
che Domenico Iaria ci indicava. Aggiungerei quest’ultima cosa, un rinvio
ad un appuntamento ancora da perfezionare: i primi di giugno l’associazione
promuove un breve dibattito su uno degli argomenti emersi e che mi sembra
centrale, cioè le ricadute del titolo V in materia di politiche
del lavoro e in particolare sugli assetti della dirigenza, perché
l’equilibrio tra centro e periferia in effetti viene, come pure in altri
settori, stravolto dall’attuazione del nuovo titolo V della Costituzione.
La parola, adesso, al prof. Liso.
FRANCO LISO:
E’ tardi, quindi prendo al balzo questa circostanza per
dirvi che non sarò molto lungo. Per altro, sinora gli interventi
sono stati estremamente interessanti. Per esempio Iaria ha aperto un capitolo
importante, quello della definizione di quale sia la figura del dirigente,
riproponendo l’idea che il dirigente non può non essere il tecnico
per eccellenza. Ma io ho saputo di persone - non dico Mauro Bonaretti,
ma quelli della sua cultura - che invece volevano più che altro
il gestore di risorse, quello capace di portare agli obiettivi.
Ad ogni modo, l’idea che mi sono fatto è che veramente
il diritto dovrebbe recedere: bisognerebbe "sparpagliare" un
po’ di Bonaretti nelle varie amministrazioni e farla finita con le norme,
perché noi stiamo interpretando norme per le quali resta tutto
da vedere quanta applicazione abbiano. Quando parlo di queste cose, infatti,
distinguo sempre tra le mappe disegnate dal legislatore (ed ora una mappa
nuova verrà scodellata) e quello che nella pratica accade.
Comunque, io partirei da quanto diceva Bruno Dente, perché
io ho visto la privatizzazione sempre nella sua logica. Privatizzazione,
peraltro, nei confronti della quale sono stato molto critico, perché
secondo me si inizia dal dato formale quando invece bisogna iniziare a
lavorare sul dato sostanziale, dopo di che potrà avere senso parlare
di privatizzazione, altrimenti si ha la "mimica" della dinamica
lavoristica (datore di lavoro – lavoratore) e non se ne ha la sostanza.
Comunque la privatizzazione è stata anticipata ed è stata
considerata come una delle misure utili, evidentemente, alla attivazione
di quel problema che Dente poneva all’inizio: come far scattare le responsabilità
dei soggetti in un corpo prima privo di questi meccanismi.
Lo schema privatistico, da questo punto di vista, io
l’ho sempre letto come un contributo per far scattare la responsabilità,
soprattutto quella dell’anello più importante di tutta la macchina,
cioè il dirigente. Privatizzare i rapporti di lavoro significa
teoricamente dare al dirigente più mano libera perché possa
più facilmente raggiungere gli obiettivi di gestione. Per lo meno
come modello teorico perché, come sappiamo, lo schema privatistico
limita la possibilità di interferenza del magistrato nella valutazione
di chi assume la decisione, perché chi assume la decisione deve
solo rispettare posizioni di interesse della controparte, qualificate
dal diritto, dal contratto, dalla legge ecc. Non come avviene nello strumento
amministrativistico e nella logica del modello amministrativistico, per
cui si ha un potere che non può che essere utilizzato per finalità
pubbliche, il cui assetto è già predefinito nel piano della
legge, e quindi ogni decisione è esposta ad un penetrante controllo.
Non per nulla gli amministrativisti hanno creato nella giurisprudenza
l’obbligo di motivazione, perché in un potere funzionalizzato bisogna
sapere se si sta perseguendo quel determinato fine.
Ecco, secondo me, invece, proprio la privatizzazione
avrebbe significato la restituzione di margini maggiori di potere a chi
deve assumere le decisioni. Questo sul piano teorico, perché poi
tra il modello pubblicistico e il modello privatistico le differenze scompaiono
del tutto se il numero delle norme diventa immenso e quindi tutto il terreno
che il datore avrebbe libero davanti a sé viene occupato da tante
norme. Cacopardi ci faceva l’esempio di cinque RSU per cinque direzioni
generali… possiamo quindi vedere quanto è distante la mappa dalla
realtà concreta.
E sappiamo, per altro, come questa mappa del legislatore
sia fortemente riassorbita nei suoi contenuti culturali di fondo da una
resistenza enorme della magistratura, in particolare amministrativa. Ormai
abbiamo visto che il Consiglio di Stato ha sì dovuto prendere atto
che la privatizzazione, nonostante tutto, è stata fatta; ha dovuto
prendere atto che la Corte Costituzionale ha detto che è pienamente
legittima… però si è perfidamente vendicata dicendo "sì
sì, tutto privatizzato, però il soggetto è sempre
pubblico, quindi l’atto, anche se privatistico, rimane soggettivamente
amministrativo". Con la conseguenza che la privatizzazione l’avremo
fatta per dare ai dipendenti non solo le protezioni che vengono dal diritto
privato, ma lasciandogli anche quelle che vengono dal diritto pubblico,
perché sono poi quelle che vengono dal diritto pubblico quelle
che ho visto prevalentemente circolare nella giurisprudenza.
Si dice che nel conferire l’incarico bisognerebbe attuare
una valutazione comparativa, e nella cultura pubblicistica avviene certamente
così: io ho letto un parere della Corte dei Conti a proposito di
un provvedimento di conferimento di incarico, nel quale si criticava il
fatto che non fosse stato preso in considerazione un dirigente più
anziano. Ma allora chiariamoci: se si è dovuto privatizzare, e
la norma dice che i criteri sono quelli della competenza ecc., se questi
criteri ci sono, al limite potrà esserci anche un dirigente più
bravo rispetto a quello a cui io-datore di lavoro ho conferito l'incarico,
ma sono io che devo risponderne: allora si lasci a me la responsabilità
di dire chi deve stare, e non si creino interferenze. Perché le
interferenze creavano e creerebbero delle deresponsabilizzazioni: "E
io che ci posso fare, se c’è il sindacato che non mi permette di
fare questo?… E io che posso fare, se c’è la Corte dei Conti che
non mi fa passare quest’altro?"… Quello che voglio dire, è
che tutta questa innovazione che il legislatore avrebbe voluto creare,
viene frustrata in radice. Noi dobbiamo fare i conti con queste decisioni
che ci richiedono le motivazioni. Anzi, in realtà, uno degli ultimi
pareri del Consiglio di Stato dice "no no, in effetti se sono atti
privatistici non va chiesta la motivazione"… bontà loro! In
ogni caso, tutti gli atti di gestione che hanno una implicazione organizzativa
(e per voi tutto ha un’implicazione organizzativa) vanno motivati
in quanto soggettivamente amministrativi.
Allora dobbiamo chiarirci: l’interesse pubblico al buon
andamento da che cosa è presidiato? Dovrebbe essere presidiato
dalla responsabilità dirigenziale, dalla responsabilità
del sindaco, ecc. ecc. Se ci attestiamo su queste dinamiche, allora dobbiamo
essere conseguenti: anche il sindaco deve rispondere, anche se poi non
so se in effetti risponde. Perché il discorso funzioni, tutte le
cose dovrebbero funzionare, cioè dovrebbe funzionare anche il sistema
politico e dovrebbe esserci un sistema nel quale effettivamente il sindaco
venga politicamente punito per la gestione che ha fatto e non premiato
perchè magari, col clientelismo, ha aumentato il suo seguito elettorale.
Questa è l’ambiguità nella quale ci troviamo,
per la quale Cassese si è confrontato con Bassanini. Sono due prospettazioni
legittime: dal punto di vista teorico io sono d’accordo con tutti e due.
Domenico Iaria nelle sue osservazioni fa valere la considerazione per
cui, come diceva anche la dott.ssa Chiarotti, il processo di rinnovamento
è lungo e dobbiamo aspettare.
Però è importante che ci siano in corso
dei processi e, in fin dei conti, se la società sarà più
attiva e più responsabile, l’amministrazione stessa sarà
più responsabile. Abbiamo visto, ad esempio, la situazione negli
uffici di collocamento. Gli uffici del collocamento al Nord sono pieni
di gente come al Sud, ma al Nord ci sono datori di lavoro che il servizio
lo vogliono, perciò gli uffici si sono attrezzati a dare le risposte
più efficienti. Al Sud invece non le danno. Quindi, in fin dei
conti, anche gli aspetti dell’organizzazione, i valori dell’organizzazione,
sono valori che vengono dal contesto in cui l’organizzazione si muove.
Per quanto riguarda più specificamente la questione
degli incarichi dirigenziali, c’era stata questa trovata strana, di Bassanini
e di D’Antona, sul contratto: il coacervo del "contratto all’interno
del contratto", una figura del tutto nuova che mi ha lasciato inizialmente
con gli occhi strabuzzati. In sostanza c’era da chiedersi: tu sei già
un mio dipendente e con te devo fare un contratto? In genere, io-datore
di lavoro al dipendente do gli ordini e lui deve obbedire, perché
lo pago.
Però, superato il primo sbandamento - perché
in effetti è stata una innovazione coraggiosa - , ho preso la stessa
innovazione per il verso buono. Io l’ho interpretata nel senso che, evidentemente,
è stata un modo per accelerare artificialmente delle dinamiche
che stentavano a venire fuori. Che cosa è questo contratto che
il dirigente deve fare col ministro o col direttore generale? E’ una esplicitazione
di obiettivi, di risorse ecc., perché in effetti l’anello della
responsabilità nasce quando vengono date le direttive, quando c’è
un piano strategico e quindi può essere misurata la coerenza dei
comportamenti rispetto alle direttive e al piano. Pertanto, prevedere
che nel contratto si dovessero formalizzare questi elementi, era un modo
per incentivare, per innovare, ed era una cosa che stimolava entrambi
i soggetti, ed era estremamente interessante per il dirigente perché
al dirigente in realtà gli si creava un mercato. E’ chiaro che
poi il dirigente può anche aver vissuto questa innovazione come
mortificazione, ma io ho conosciuto anche dirigenti che l’hanno vissuta
in termini di esaltazione, di dilatazione delle proprie chances.
Comunque, qual era il modello teorico? Il modello teorico
era che io-dirigente avrei potuto anche dire no al mio datore di lavoro
(che peraltro, forse, a livello sistematico non era più la singola
amministrazione, ma era il ruolo unico, cioè era un datore di lavoro
unico), perché potrei non accettare che quelle siano risorse idonee
a raggiungere gli obiettivi richiesti, o perché ho delle ambizioni
e desidero occupare un altro posto che ritengo migliore. In sostanza questo
era uno schema che espropriava del tutto il datore di lavoro del potere
unilaterale, perché il potere unilaterale, se non erro, sussisteva
solo se fossi stato messo a disposizione del ruolo unico: il ruolo unico,
in quel caso, essendo io senza incarico, mi poteva utilizzare nei compiti
che avesse deciso. Ma per tutto il resto dovevo essere io-dirigente l’artefice.
Quindi c’era un aspetto provocatorio… Purtroppo io penso
che la morte di Massimo D’Antona abbia nuociuto, perché la "creatura"
era così nuova che necessitava di impulsi immediati a tutti i protagonisti,
i quali non capivano più dove si trovassero, e invece ci sono state
incertezze per cui ha prevalso l’esito al peggio.
Comunque, ora che si fa? Si scrive un’altra legge, perché
è il modo più facile di rispondere ai problemi. Ma secondo
me così si fa un passo indietro, perché su questa scommessa,
prima ancora che sia passato un periodo utile per vedere se quella era
una innovazione che teneva o meno, si innesta una robusta marcia indietro,
che sinteticamente io definirei così: si ritorna a impiegatizzare
un po’ i dirigenti, li si vede meno come professionisti e più come
impiegati. Cosa accadrebbe infatti in base alla nuova normativa? Che il
contratto si ridurrebbe solo alla negoziazione della retribuzione. A questo
punto perché parlare di contratto? Si poteva parlare degli "ad
personam" come nelle aziende private. E’ inutile, a questo punto,
conservare il sistema del "concerto" con l’implicazione che,
mentre prima tu-dirigente potevi dire "no, non mi sta bene"
e te ne andavi, se adesso tu dovessi dire "non mi va bene",
la conseguenza è che perdi il posto. Quindi, da una parte si parla
ancora di contratto, si lascia l’apparenza di quello che c’era prima,
ma dall’altra, tolto dal contesto, questo contratto finisce per essere
privo di significato. Certo, è sempre un contratto (del resto i
lavoristi costruiscono sempre sulla base di un accordo anche il super
minimo, l’ad personam ecc…, per cui "tu accetti questa cosa che io
ti do"), però non ha la valenza sistematica che aveva prima.
Inoltre, mentre prima c’era una stabilità nell’incarico,
perché è vero che era a termine, ma era stabile, e tu-datore
non potevi recedere se non provavi che non stavo rendendo e quindi io-dirigente,
come professionista, mi vedevo abbastanza tutelato, avevo il tempo per
realizzare il mio obiettivo. Adesso invece no, sono impiegatizzato perché
non c’è un minimo di durata del contratto, ma c’è un massimo:
non oltre cinque anni, quindi la logica è un po’ diversa. E poi
non è specificato più che si possa revocare solo per responsabilità
dirigenziale o su base di consenso. Si prevede che si può revocare
su base di consenso, poi anche sulla base dell’eventuale responsabilità
dirigenziale, ma comunque anche per altre esigenze che il datore possa
addurre. Quindi da questo punto di vista si ripristina in pieno il potere
direttivo.
Poi dobbiamo fare i conti con la questione aperta da
Iaria, e capire se questo incarico, questo provvedimento di incarico è
un atto amministrativo o è un atto privatistico… Io ho sempre ritenuto
che questi siano atti privatistici, e ho dovuto chinare il capo di fronte
alla legge quando la legge diceva: questo è un d.p.c.m., questo
è un d.p.r… Però, quando il direttore generale dà
l’incarico al suo dirigente, si dice "è un provvedimento",
ma i provvedimenti, appunto, li assume anche il privato datore di lavoro.
Qual è la logica di quello che voi chiamate "atto
amministrativo"? In verità un atto simile esiste anche nell’area
privata, quando io-datore do la procura a un dirigente perché i
suoi poteri (che sono i miei, che io cedo a lui) abbiano rilevanza esterna:
questa è la funzione dell’incarico, di questo atto unilaterale.
Quindi, anche prima c’era spazio per creare questa concezione di atto
unilaterale, che non è esercizio del potere di specificazione delle
mansioni, è qualcosa di più: è conferimento di rappresentanza
all’esterno.
Insomma, queste sono le considerazioni essenziali. Un
altro aspetto interessante va rintracciato laddove la legge afferma: "le
disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi". Evidentemente, è superflua
come espressione, perché sappiamo che, già nell’impianto
della legge, è scritto che sono riserva di legge i criteri di conferimento
degli incarichi (la individuazione degli uffici di maggiore rilevanza),
però forse è stato opportuno ribadirlo, perché abbiamo
assistito ad una contrattazione che "inventava" elementi a beneficio
del dirigente. Inoltre, nell’impianto della legge, e questo è un
aspetto che rimane, si dice che "non trova applicazione nei confronti
del dirigente l’art. 2103 del c.c.". Quindi, il dirigente non può
dire "mi devi conservare questo livello di trattamento", non
può dire "mi devi dare un incarico equivalente" ecc…
Questo dimostra che nell’ambito del pubblico impiego
le norme lavoristiche non hanno tutte lo stesso sapore delle norme lavoristiche
nel diritto privato, perché nell’ambito del pubblico impiego ci
sono alcune norme lavoristiche che presidiano gli interessi pubblicistici
alla flessibilità dell’organizzazione, e la disposizione relativa
all’art. 2103 era ed è, appunto, la norma che presidia questo.
Infatti, se tu-dirigente mi dici che per spostarti ti devo mantenere un
incarico equivalente, stai limitando la mia possibilità di soddisfare
l’interesse pubblico.
Quindi già prima si doveva ritenere, con riferimento
a quel tipo di norme che stanno nei contratti collettivi e che pongono
tutele sul tipo dell’art. 2103, che esse non fossero valide per contrasto
con quanto disposto dalla legge. In ogni caso, certamente diventano invalide
nel momento in cui si ripete che non c’è derogabilità, da
parte dei contratti collettivi, di questo impianto relativo al conferimento
degli incarichi. Grazie.
TARDIOLA
Ringrazio il professore. Sono stati talmente ricchi e
diversificati i contributi usciti dalla discussione che non vi aspetterete
certo una sintesi. Limitiamoci all’impegno, da parte nostra, a continuare
la discussione stessa in altre sedi.
Ringrazio i nostri ospiti e ringrazio tutti quelli che
hanno contribuito all’organizzazione di questo convegno e del convegno
di ieri pomeriggio. Buona sera.
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