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la conoscenza è un diritto! Ripensiamo i modelli economici
Maria Chiara Pievatolo - Docente di Filosofia Politica presso
l'Università di Pisa ed esperta di pubblicazione ad accesso aperto
del
07/02/2008
Quali
regole dovrebbero guidare la condivisione del sapere nell'odierna
società della conoscenza e quali, invece, la regolano realmente?
Dalla
prima legge europea sul copyright, lo Statute
of Anne del 1710, il controllo sull'informazione tramite forme
di monopolio nella riproduzione della sua espressione si è esteso
sia per quanto concerne l'ambito delle materie soggette alla sua disciplina,
sia nella durata temporale. Tuttavia, la rivoluzione telematica ha - almeno
momentaneamente - reso molto facile e poco costoso riprodurre testi, immagini,
musiche e film. Il risultato, per la "costituzione materiale"
della società dell'informazione, è il seguente: abbiamo,
de iure, una disciplina sempre più dura a tutela della proprietà
intellettuale e de facto una sua larghissima disapplicazione. Per
esempio, secondo Paul
Ginsparg, il padre del celebre ArXiv - l'archivio ad accesso aperto
che usano i fisici - circa un terzo degli articoli scientifici usciti
su riviste ad accesso chiuso sono anche reperibili liberamente in rete,
a dispetto del copyright. I loro condivisori, in genere, non sono neppure
consapevoli di violare la legge. Si comportano, semplicemente, come vuole
la prassi della ricerca scientifica, usando il dispositivo tecnologico
di cui dispongono.
Come
uscire da questa ipocrisia?
È
difficile rispondere a questa domanda, perché siamo in una fase
di transizione, nella quale stiamo cercando di estendere alla rete strumenti
giuridici creati per la stampa. Con tutte le difficoltà che si
possono immaginare: un signore che, in tipografia, ristampa un libro senza
autorizzazione allo scopo di venderlo è un pirata; ma siamo sicuri
che lo sia allo stesso modo un ricercatore che condivide, senza fine di
lucro, un articolo permettendo ai colleghi di copiarlo sul loro hard disk?
Gli illuministi giustificavano il diritto d'autore in base a due principi:
- l'autore deve essere indipendente e dunque padrone del proprio lavoro
- i diritti dell'editore discendono dal diritto dell'autore e si giustificano
solo in quanto l'editore non ostacola, bensì facilita la circolazione
dell'informazione.
Ora, non possiamo mettere in discussione l'indipendenza dell'autore senza
condannarlo di nuovo al mecenatismo. Possiamo però contestare che
la mediazione editoriale, oggi, abbia l'importanza che aveva nell'età
della stampa, nella quale lo stato della tecnologia rendeva la riproduzione
difficile, costosa ed economicamente rischiosa. Forse, quindi, si dovrebbe
semplicemente, tornare al diritto dell'autore, come persona
fisica. Riconoscergli, cioè, tutti i suoi diritti morali, e gli
strumenti perché il suo lavoro sia remunerato - per un periodo
commisurato alla sua esistenza individuale, quindi assai inferiore agli
attuali 70 anni dalla sua morte, e più vicino ai 14 anni raddoppiabili
dello Statute of Anne. I diritti degli editori, invece, andrebbero trattati
come diritti, non solo derivati rispetto a quello dell'autore, ma subordinati
anche all'interesse alla circolazione libera dell'informazione - al diritto
dei lettori, quindi - che essi devono favorire e non ostacolare. I mediatori
si giustificano come tali solo quando svolgono effettivamente la loro
opera. Non quanto rendono difficile un contatto altrimenti facile.
Perché
occorre condividere? E chi dovrebbe assumersi il compito di "vigilare"
contro la non-condivisione?
Occorre
condividere perché altrimenti passeremmo il tempo a re-inventare
la ruota. Mentre rispondere sul "chi" dovrebbe vigilare è
un po' più complesso. Di recente, negli USA, è stato reso
obbligatorio per legge che gli articoli scientifici frutto di
ricerche finanziate da denaro pubblico debbano, a loro volta, essere resi
pubblici, in archivi elettronici aperti. In altre parole la pubblicazione
ad accesso aperto è stata resa obbligatoria, almeno per alcuni
settori. L'obbligo, per gli scienziati, non è gravoso perché
più è pubblico un articolo, più viene citato, e più
ne guadagna la reputazione dell'autore. Per questo si pensa che una simile
legge possa fare da innesco virtuoso anche per altri settori della ricerca.
Questo sistema può essere facilmente copiato dalle amministrazioni
pubbliche, in connessione con un sistema di valutazione, per il quale
chi "pubblica" poco viene valutato come se facesse poco.
È
indubbio che lo scambio libero di conoscenze faciliti la diffusione
di informazioni e di cultura, ma è anche un noto "problema"
per la tutela del diritto di autore. È veramente così?
Per
quanto riguarda i diritti morali dell'autore, lo scambio libero non crea
un "problema" alla loro tutela, ma anzi la favorisce. Per esempio,
basta un motore di ricerca per scoprire che Tizio ha plagiato Caio. E
Caio può dimostrare facilmente la priorità temporale della
sua opera, qualora l'abbia tempestivamente depositata in un archivio aperto,
disciplinare o istituzionale, non amministrato da lui.
Per quanto riguarda i diritti allo sfruttamento economico, varrebbe forse
la pena chiedersi se conviene ancora continuare a replicare il modello
moderno del monopolio sulla riproduzione, caricato dei costi aggiuntivi
che ci si deve sobbarcare per rendere difficile una copia altrimenti facile
o non si debba, piuttosto, pensare a proporre servizi intorno ad oggetti
ad accesso aperto. Lo dice addirittura un rapporto
OCSE del 2004 sulla pubblicazione scientifica.
Essendo
la conoscenza,
come ricordava lei, anche un bene "economico", avrebbe
senso pensare ad un diritto alla condivisione della conoscenza?
Se
leggiamo con attenzione il primo comma dell'articolo 33 della costituzione
italiana, "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento", ci rendiamo conto che questo diritto esiste
già. Non possiamo pensare a un'arte e a una scienza libera se non
si è liberi di condividerla, cioè di insegnarla e, conseguentemente,
anche di impararla. Significativamente l'articolo 33 non tratta il diritto
di insegnare e di imparare come una eccezione rispetto alla disciplina
generale del diritto d'autore, o come una libertà meramente economica,
ma come un diritto primario, enunciato solennemente in forma di principio.
Non ci dobbiamo meravigliare: tutte le esperienze culturalmente significative
- dalla scienza, alla religione, alla costituzione stessa - si basano
su forme di condivisione che valicano le barriere proprietarie. Sono,
in altri termini, esperienze pubbliche e non private.
Se il sapere fosse un bene privato, non riusciremmo neanche a parlarne.
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