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e-procurement - articolo 24
| | | | Continua
il clima d'incertezza in tema di acquisti, appalti, forniture ed e-procurement
nella Pubblica Amministrazione. L'art.24 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge
Finanziaria 2003) è stato impugnato di fronte alla Corte Costituzionale
da almeno tre Regioni: l'Emilia-Romagna e la Toscana, che contestano l'insieme
della manovra del Governo, e l'Umbria, che ricorre invece solo contro questo e
altri due punti specifici. La norma, a loro giudizio, sarebbe "lesiva dell'autonomia
regionale in materia di procedure di appalti per l'acquisto di beni e servizi",
permettendo allo Stato di legiferare con effetti vincolanti in un campo non assegnato
né alla sua potestà esclusiva né a quella concorrente. Numerosi
gli appunti contro il dettato dell'articolo che, per la verità, aveva sollevato
perplessità interpretative fin dall'inizio per la sua non felice formulazione.
Perplessità che assumono particolare rilevanza in considerazione della
delicatezza della materia su cui interviene. In assenza di ormai improbabili
correzioni di rotta a livello centrale, solo la sentenza della Consulta potrà
chiarire i confini di autonomia degli enti, restituendo certezze e tranquillità
agli operatori del settore.
| | QUESTIONI
APERTE | Dalla
lettura del ricorso presentato dall'Emilia-Romagna (a cui rimandiamo per maggiori
approfondimenti) e dagli interventi di giuristi ed esperti intervenuti nel dibattito
in corso, si rileva che i punti maggiormente contestati sono: 1 |
abbassamento della soglia per l'applicazione della normativa comunitaria da 200
mila DSP (249.681 euro) a 50 mila euro; | 2 |
conseguente impossibilità di ricorrere a procedure in economia fino a 130
mila euro, così come previsto da molte disposizioni interne di recepimento
del DPR 384/2001 varate da numerosi enti locali; | 3 | contraddittorietà
tra il comma 9, con il quale si definiscono alcune disposizioni come "norme
di principio e coordinamento", e il comma 1 che definisce l'art.24 come un
intervento a tutela della concorrenza, e quindi di competenza esclusiva; | 4 |
appartenenza della materia alla potestà statale. |
| | Quest'ultimo
punto è alla base dell'impugnazione. Fermo restando i vincoli comunitari,
infatti, la disciplina relativa ad acquisizioni, appalti, servizi e forniture
è da ascrivere alla potestà normativa generale, residuale ed esclusiva
delle Regioni, in base all'art. 117, quarto comma della Costituzione. Il riferimento
alla tutela della concorrenza e della trasparenza contenuto nel primo comma dell'art.24
appare - affermano i legali delle amministrazioni locali - un semplice tentativo
di autolegittimazione costituzionale, in quanto la norma non introduce "alcuna
nuova regola di tutela o di sviluppo della concorrenza; obiettivo che, al contrario,
viene addirittura contraddetto". L'attenzione dei ricorrenti si sofferma
sulle rilevanti deroghe alle disposizioni previste, che andrebbero proprio nella
direzione opposta all'allargamento del mercato. In particolare: |  | l'esclusione
dei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti fa sì che oltre
7 mila stazioni appaltanti possano sfruttare un regime differenziato. Una situazione
che "non può non incidere sulla composizione del mercato, determinando
la differenziazione tra imprese specializzate nel partecipare alle gare per gli
enti locali di piccole dimensioni e imprese in grado di competere in un mercato
più ampio". |  | l'esenzione
dall'applicazione dell'art.24 per le amministrazioni pubbliche che facciano ricorso
alle convenzioni CONSIP produce un'ulteriore limitazione del mercato. La procedura
CONSIP, infatti, desta non pochi sospetti di contrarietà alle norme della
concorrenza visto che riduce sensibilmente la possibilità di partecipazione
a gare pubbliche. Proprio in questo senso si è espressa l'Autorità
Antitrust che, intervenendo sul caso dei "buoni pasto", ha evidenziato
come la razionalizzazione degli acquisti non debba portare ad una sostanziale
esclusione delle piccole e medie imprese a favore delle grandi società,
specialmente negli appalti pubblici. |
| | Da
un punto di vista pratico, inoltre, le Regioni ricorrenti non vedono come possa
venire tutelata la concorrenza con l'abbassamento della soglia: i costi in termini
di appesantimento amministrativo appaiono non giustificare i risultati meramente
ipotetici ottenibili per appalti di dimensioni non rilevanti. |
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