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e-procurement - articolo 24
 
 
Continua il clima d'incertezza in tema di acquisti, appalti, forniture ed e-procurement nella Pubblica Amministrazione. L'art.24 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003) è stato impugnato di fronte alla Corte Costituzionale da almeno tre Regioni: l'Emilia-Romagna e la Toscana, che contestano l'insieme della manovra del Governo, e l'Umbria, che ricorre invece solo contro questo e altri due punti specifici. La norma, a loro giudizio, sarebbe "lesiva dell'autonomia regionale in materia di procedure di appalti per l'acquisto di beni e servizi", permettendo allo Stato di legiferare con effetti vincolanti in un campo non assegnato né alla sua potestà esclusiva né a quella concorrente.
Numerosi gli appunti contro il dettato dell'articolo che, per la verità, aveva sollevato perplessità interpretative fin dall'inizio per la sua non felice formulazione. Perplessità che assumono particolare rilevanza in considerazione della delicatezza della materia su cui interviene.
In assenza di ormai improbabili correzioni di rotta a livello centrale, solo la sentenza della Consulta potrà chiarire i confini di autonomia degli enti, restituendo certezze e tranquillità agli operatori del settore.
QUESTIONI APERTE

Dalla lettura del ricorso presentato dall'Emilia-Romagna (a cui rimandiamo per maggiori approfondimenti) e dagli interventi di giuristi ed esperti intervenuti nel dibattito in corso, si rileva che i punti maggiormente contestati sono:

1 abbassamento della soglia per l'applicazione della normativa comunitaria da 200 mila DSP (249.681 euro) a 50 mila euro;
2 conseguente impossibilità di ricorrere a procedure in economia fino a 130 mila euro, così come previsto da molte disposizioni interne di recepimento del DPR 384/2001 varate da numerosi enti locali;
3contraddittorietà tra il comma 9, con il quale si definiscono alcune disposizioni come "norme di principio e coordinamento", e il comma 1 che definisce l'art.24 come un intervento a tutela della concorrenza, e quindi di competenza esclusiva;
4 appartenenza della materia alla potestà statale.
Quest'ultimo punto è alla base dell'impugnazione. Fermo restando i vincoli comunitari, infatti, la disciplina relativa ad acquisizioni, appalti, servizi e forniture è da ascrivere alla potestà normativa generale, residuale ed esclusiva delle Regioni, in base all'art. 117, quarto comma della Costituzione. Il riferimento alla tutela della concorrenza e della trasparenza contenuto nel primo comma dell'art.24 appare - affermano i legali delle amministrazioni locali - un semplice tentativo di autolegittimazione costituzionale, in quanto la norma non introduce "alcuna nuova regola di tutela o di sviluppo della concorrenza; obiettivo che, al contrario, viene addirittura contraddetto". L'attenzione dei ricorrenti si sofferma sulle rilevanti deroghe alle disposizioni previste, che andrebbero proprio nella direzione opposta all'allargamento del mercato. In particolare:
l'esclusione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti fa sì che oltre 7 mila stazioni appaltanti possano sfruttare un regime differenziato. Una situazione che "non può non incidere sulla composizione del mercato, determinando la differenziazione tra imprese specializzate nel partecipare alle gare per gli enti locali di piccole dimensioni e imprese in grado di competere in un mercato più ampio".
l'esenzione dall'applicazione dell'art.24 per le amministrazioni pubbliche che facciano ricorso alle convenzioni CONSIP produce un'ulteriore limitazione del mercato. La procedura CONSIP, infatti, desta non pochi sospetti di contrarietà alle norme della concorrenza visto che riduce sensibilmente la possibilità di partecipazione a gare pubbliche. Proprio in questo senso si è espressa l'Autorità Antitrust che, intervenendo sul caso dei "buoni pasto", ha evidenziato come la razionalizzazione degli acquisti non debba portare ad una sostanziale esclusione delle piccole e medie imprese a favore delle grandi società, specialmente negli appalti pubblici.
Da un punto di vista pratico, inoltre, le Regioni ricorrenti non vedono come possa venire tutelata la concorrenza con l'abbassamento della soglia: i costi in termini di appesantimento amministrativo appaiono non giustificare i risultati meramente ipotetici ottenibili per appalti di dimensioni non rilevanti.
 
 
  
 
 
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